La sentenza dichiarativa di usucapione è idonea a costituire presupposto per l’applicazione dei benefici prima casa. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 29 febbraio 2008 n. 5447.
L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale di godimento, a seguito del possesso ininterrotto, pacifico, pubblico, non violento e continuato per vent’anni del bene: perfezionatosi il requisito di acquisto ora descritto, l’acquisto del diritto avviene ope legis.
La nota II-bis all’articolo 8 del Dpr 131/86 (introdotta dal decreto legge 69/89), stabilisce che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili o diritti reali di godimento sui beni sono soggetti a imposta.
(ANTONIO MONTESANO da IL SOLE- 24 ORE)