Corte di Cassazione – VI sez. penale, sen. n. 38099 del 28 settembre 2009
La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza 3/6/2008, confermava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di un uomo dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 388/3° c.p., in quanto a seguito della notifica, in data 13/10/2001, dell’atto di pignoramento immobiliare di un locale di sua proprietà, aveva donato detto bene al figlio con atto notarile del 19/10/2001.
Il Giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal fratello dell’imputato per il recupero di un credito per prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell’atto di donazione dell’immobile, riteneva sussistente il reato, perché comunque si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva.
La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’imputato osserva come l’atto di pignoramento immobiliare risulta essere stato notificato al debitore il 13/10/2001, senza essere però trascritto; l’atto di donazione è successivo e risulta invece essere stato trascritto tempestivamente.
Dunque le conclusioni di diritto sono le seguenti:
"la trascrizione assume un’importanza determinante per dare vita al vincolo d’indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Proprio perché l’essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d’indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l’effetto che il pignoramento, anche tra debitore e creditore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione… (…)".
"La condotta ascritta all’imputato non può, d’altra parte, inquadrarsi neppure nel primo comma dell’art. 388 c.p., che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi anche rientrare il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce titolo di forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta, infatti, nella condotta del pervenuto la modalità simulatoria o fraudolenta del fatto tipico.".
Fonte : ilSole24Ore