La natura strumentale di un locale di servizio non giustifica l’applicazione dell’aliquota ordinaria Iva del 20%
Alla vendita di un secondo garage di pertinenza di una prima casa è corretto applicare l’Iva al 10% prevista per le cessioni di fabbricati a uso abitativo. No, invece, all’aliquota ridottissima del 4%, riservata all’acquisto della prima casa e ai trasferimenti di proprietà riguardanti una sola pertinenza, e nemmeno a quella ordinaria del 20% a cui sono normalmente sottoposti gli immobili strumentali per natura.
In sintesi, questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 94/E del 5 ottobre, a una direzione regionale nell’ambito di una consulenza giuridica.
Il dubbio era se applicare all’operazione in esame, con oggetto un’autorimessa (categoria catastale C6), l’aliquota ordinaria del 20% prevista, in via generale, in caso di cessione di beni strumentali per natura, oppure quella del 10% riservata alle vendite di immobili abitativi, parcheggi realizzati in base alla legge Tognoli e fabbricati ristrutturati e ceduti dalla stessa impresa che ha svolto i lavori.
La risoluzione precisa, innanzitutto, che per le pertinenze delle abitazioni principali, appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, scatta la stessa agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa (comma 3, nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro – Dpr 131/1986).
Può usufruire dello sconto Iva, però, soltanto un’unità per ciascuna categoria, mentre nel caso ipotizzato c’è già un’altra autorimessa “agevolata”.
I fabbricati strumentali che costituiscono pertinenza di abitazioni, tuttavia, sono sottoposti a uno speciale regime tributario.
I tecnici dell’Agenzia ribadiscono, infatti, quanto già chiarito sull’argomento con la circolare 12/2007 e la risoluzione 139/2007, e cioè che il “bene servente” può essere considerato una “proiezione del bene principale”, assumendone la stessa natura.
In pratica, il garage viene “attratto” dall’appartamento e acquisisce la classificazione di immobile a uso abitativo: di conseguenza, la sua cessione sconta l’Iva al 10 per cento.
Pertanto, nell’ipotesi descritta, la riduzione d’imposta non raggiunge quella più consistente (aliquota Iva del 4%) che scatta per l’acquisto della prima casa perché a goderne è soltanto la prima pertinenza della stessa categoria, ma è corretto applicare l’aliquota del 10 per cento.
Fonte: IlFiscoOggi