L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sugli oneri deducibili e detraibili

Più semplice, per le persone disabili, certificare il diritto alle agevolazioni fiscali. Sconto d’imposta anche dal trasporto e dal montaggio di mobili ed elettrodomestici. In tema di ristrutturazioni edilizie, va in soffitta la comunicazione di fine lavori per gli interventi sopra i 51.645,69 euro.
Sono alcune delle numerose pillole ricavabili dalla circolare n. 21/E del 23 aprile, con cui l’Agenzia delle Entrate, sotto forma di risposte a quesiti, fornisce una serie di interessanti chiarimenti in materia di oneri detraibili/deducibili.
Precisazioni anche su interessi passivi, spese sanitarie, abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, canoni di locazione per studenti universitari fuori sede, spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

Bonus ristrutturazioni
Sul tema detrazione del 36%, viene precisato che non costituisce più causa di decadenza dal beneficio la mancata comunicazione di fine lavori prevista – dal regolamento che disciplina l’agevolazione (decreto interministeriale 41/1998) – per gli interventi che comportano costi superiori a 51.645,69 euro. Questo perché il limite massimo di spesa detraibile, prima fissato a quota 77.468,53 euro, è stato abbassato a 48.000 euro, scendendo pertanto al di sotto di quella soglia. E poiché la variazione è intervenuta con decorrenza 2003, è già a partire da quel periodo d’imposta che l’eventuale inadempimento non determina la perdita del bonus.

Bonus arredi
Diverse le puntualizzazioni sull’acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, eccetera) destinati all’arredo di abitazioni per le quali si sta fruendo della detrazione del 36% per lavori avviati a partire dal 1° luglio 2008:

  • non è necessario – proprio a proposito del collegamento con il bonus ristrutturazioni – che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano state sostenute prima di quelle per l’acquisto dell’arredo; è sufficiente che precedente sia la data di inizio lavori indicata nell’apposita comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara
  • se il contribuente vende l’abitazione in riferimento alla quale ha acquisito il diritto al bonus arredi (detrazione del 20% su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo), può continuare a beneficiare dell’agevolazione anche per le rate residue
  • se l’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+ non è accompagnato dalla contestuale rottamazione di un vecchio apparecchio (e quindi non spetta la specifica detrazione del 20% prevista per quegli elettrodomestici), per tali beni è tuttavia possibile fruire del bonus arredi, ovviamente se rispettate tutte le altre condizioni richieste
  • tra le spese agevolabili con il bonus arredi rientrano anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio di mobili ed elettrodomestici, purché sostenute mediante bonifico bancario o postale
  • se la fattura per l’acquisto dell’arredo è intestata a un soggetto mentre ordinante del bonifico risulta il coniuge, il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (la circostanza va annotata sulla fattura)
  • se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi mentre all’arredo dello stesso appartamento ha provveduto l’altro coniuge, quest’ultimo non ha diritto alla detrazione del 20%, in quanto il bonus spetta esclusivamente ai contribuenti che già fruiscono del 36% per le ristrutturazioni.

Bonus energetico
Per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, occorre, tra l’altro, inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati. A tal proposito, la circolare precisa che la data di fine lavori, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), può essere provata con altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è possibile, invece, che la stessa sia oggetto di autocertificazione da parte del contribuente.
Via libera, invece, al bonus per la sostituzione dei portoni di ingresso, a patto che si tratti di "serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati" e vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti per la sostituzione delle finestre.
Confermato, poi, il divieto di cumulo della detrazione Irpef del 55% con eventuali contributi (comunitari, regionali o locali) riconosciuti per gli stessi interventi: le due agevolazioni sono alternative. Il contribuente può comunque beneficiare del 55% pur avendo richiesto l’assegnazione di contributi, a condizione che, se questi vengono poi effettivamente attribuiti e incassati, restituisca per l’intero ammontare – presentando una dichiarazione correttiva o integrativa – la detrazione già fruita.
Un ulteriore chiarimento riguarda l’ipotesi in cui viene installato un impianto centralizzato di climatizzazione invernale in un fabbricato in cui solo una parte degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento. L’agevolazione, in tal caso, in base al disposto normativo, non può essere riconosciuta per l’intera spesa sostenuta, ma soltanto in riferimento a quella relativa alle unità immobiliari già dotate di un impianto, utilizzando, a tal fine, un criterio di ripartizione che tiene conto delle quote millesimali.
In caso di interventi a cavallo di più anni, se non viene presentato il modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate la prosecuzione dei lavori o lo stesso è trasmesso tardivamente (oltre 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l’inadempimento è sanzionabile (da 258 a 2.065 euro).
Per gli interventi di risparmio energetico eseguiti mediante contratto di leasing: la detrazione spetta all’utilizzatore; il beneficio è calcolato non in base ai canoni di locazione ma al costo sostenuto dalla società di leasing; non è obbligatorio il pagamento tramite bonifico bancario o postale; l’invio della scheda all’Enea e della comunicazione all’Agenzia per gli eventuali lavori pluriennali sono a carico di chi sfrutta la detrazione; la società di leasing deve attestare all’utilizzatore la fine dei lavori e il costo sostenuto su cui determinare la detrazione.
In caso di errori od omissioni nella scheda informativa da trasmettere all’Enea, è possibile rimediare inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione. Non è necessario inviare una nuova scheda se è stato indicato un nominativo diverso da chi ha ordinato il bonifico o dall’intestatario della fattura oppure non è stato segnalato che la detrazione spetta a più contribuenti (in questi casi, infatti, occorre solo che chi vuole beneficiare del bonus sia in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere).

Trasporto pubblico
In riferimento alla detrazione del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, l’importo di 250 euro, fissato come limite massimo su cui calcolare il beneficio fiscale, non solo si riferisce cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e quello per i familiari a carico, ma rappresenta anche il plafond massimo agevolabile per ogni singolo abbonato. In pratica, se ad esempio i genitori pagano 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico, la detrazione va comunque calcolata su 250 euro e ripartita tra gli aventi diritto.

Universitari fuori sede
La circolare esclude che possa essere estesa ai contratti di sublocazione la detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione (fino a un importo massimo di 2.633 euro) corrisposti dagli studenti universitari fuori sede. L’agevolazione è infatti riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Interessi passivi
Se un contratto di mutuo ipotecario stipulato da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale viene sostituito con un nuovo mutuo cointestato a tutti e due, entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione degli interessi passivi. Qualora, poi, uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà fruire di entrambe le quote.
Il contribuente che si trasferisce per motivi di lavoro può continuare a godere della detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale, anche se la residenza viene fissata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, non soltanto, quindi, quando la nuova dimora abituale è nello stesso comune in cui svolge la sua attività.

Spese mediche
Le spese per prestazioni chiropratiche sono detraibili se eseguite in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Viene quindi ribadito il chiarimento già fornito con la circolare 17/2006, anche se ancora non è stato emanato l’annunciato decreto del ministero della Salute che deve individuare le competenze professionali dei dottori in chiropratica.
Le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di medicinali omeopatici sono detraibili sia quando sullo scontrino fiscale è presente il nome commerciale del farmaco sia quando è riportato il numero identificativo rilevabile mediante lettura ottica.
L’ultimo caso esaminato in materia di spese mediche riguarda l’ipotesi in cui il Fasi (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali) rimborsi al dirigente in pensione, che ha iscritto alla gestione anche il coniuge non a carico, le spese sostenute da quest’ultimo. Trattandosi di rimborsi effettuati per effetto di contributi indeducibili, il coniuge ha diritto alla relativa detrazione del 19% per la parte che eccede 129,11 euro.

Agevolazioni per i disabili
In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto da parte di portatori di handicap, vengono fornite alcune precisazioni sulla certificazione necessaria per il riconoscimento dei benefici:

  • anche per i portatori di handicap psichico o mentale (così come già riconosciuto per altre categorie di disabili) non è più richiesto l’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 104/1992, ma è sufficiente il certificato rilasciato dalla commissione preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché dallo stesso risulti la "gravità" della patologia e la natura psichica o mentale della stessa
  • analogamente, per documentare lo stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, è sufficiente la certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica dalla quale risulti la "gravità" della patologia e "l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore"
  • le persone affette da sindrome di Down possono fruire delle agevolazioni presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base che attesta la patologia (è inoltre necessario, come per tutti i disabili psichici, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento)
  • se l’indennità di accompagnamento – il cui riconoscimento è condizione essenziale perché i disabili psichici possano accedere alle agevolazioni fiscali – viene sostituita con altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico), non viene meno il diritto ai benefici.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 

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