L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 14 marzo, anche quest’anno fa il punto sulle modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale ai contribuenti, che intendono presentare il 730. Seguendo le tempistiche della loro attività, istruzioni diversificate per sostituti d’imposta, Caf e professionisti. È anche l’occasione per ricordare le modalità e i diversi tempi di presentazione, per spiegare come devono essere operati i conguagli e chiarire i dubbi su casi particolari.
Alcune precisazioni sul 730
Innanzitutto è specificato che il modello 730 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati soltanto se hanno un sostituto d’imposta che può operare il conguaglio fiscale entro i tempi stabiliti.
Il documento di prassi entra poi nel dettaglio dei casi particolari, come quelli dei lavoratori con contratto a tempo determinato (della scuola o non) o di coloro che hanno redditi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
È precisato, inoltre, che il 730 può essere presentato dal tutore che deve fare la dichiarazione per conto delle persone incapaci o minori, mentre non può essere utilizzato per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.
Chi può dare assistenza al contribuente
Si può chiedere assistenza fiscale, senza oneri, ai sostituti d’imposta che erogano redditi. Anche nel caso non svolgano questo tipo di attività, i sostituti, si legge nella circolare, devono operare il conguaglio emerso dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti abilitati e resi disponibili, in Rete, dall’Agenzia delle Entrate.
Il documento ricorda che i sostituti d’imposta, che intendono essere inseriti nel flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni 730, devono inviare, entro il 31 marzo, anche se hanno partecipato negli scorsi anni alla fase sperimentale, la comunicazione con cui segnalare l’indirizzo web a cui trasmettere i dati relativi ai modelli 730-4.
Il contribuente, in alternativa, può rivolgersi anche ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati.
Riguardo a questi ultimi, la circolare precisa che per essere inseriti nell’elenco informatizzato degli autorizzati al rilascio del visto di conformità, occorre inviare una comunicazione alla direzione regionale delle Entrate competente. La presentazione dell’istanza alle Entrate per l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non sostituisce la comunicazione alla Dr per richiedere l’abilitazione all’apposizione del visto di conformità.
Il professionista – ricorda poi il documento di prassi – è tenuto a stipulare un’assicurazione a copertura dei possibili danni conseguenti all’attività di assistenza e di quelli eventualmente subiti dal contribuente.
A proposito di compensi
Il contribuente, se compila autonomamente e correttamente il modello, non deve versare alcun compenso al Caf o al professionista abilitato.
Nessun corrispettivo, inoltre, da parte dell’Amministrazione, per le operazioni di semplice rettifica o conguaglio, né oneri a carico dello Stato per la trasmissione effettuata dai professionisti non inseriti nell’elenco informatizzato redatto dalle direzioni regionali.
Tempi e modi
La circolare fa il punto sulle scadenze. Il contribuente che si rivolge al proprio sostituto d’imposta deve presentare la dichiarazione entro il mese di aprile, chi si rivolge a Caf e professionisti, invece, ha tempo fino a tutto maggio.
In entrambi i casi, se la compilazione del modello è corretta, i dati dichiarati corrispondono alla documentazione denunciata e il contribuente ha i requisiti per utilizzare il 730, chi ha prestato l’assistenza rilascerà una ricevuta che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
I sostituti d’imposta, entro il 31 maggio, devono dare al dipendente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), la consegna (come la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore o pensionato) può avvenire anche in formato elettronico, purché siano rispettate determinate condizioni.
Caf e professionisti hanno tempo, invece, fino al 15 giugno.
Rimborsi e incremento della produttività
Un “capitolo” senz’altro nuovo della circolare 2011 è quello dedicato alle istruzioni per quantificare il rimborso relativo al bonus produttività corrisposto negli anni 2008 e/o 2009, assoggettato a tassazione ordinaria e per il quale il contribuente può richiedere la maggiore imposta versata tramite, appunto, il modello 730/2011.
È il caso del lavoratore che ha percepito nello stesso anno incentivi sottoposti, per sua scelta, a tassazione ordinaria e riceve successivamente bonus della stessa natura per i quali intende però pagare l’imposta sostitutiva: l’opzione comporta il passaggio dell’intera somma a quest’ultimo tipo di tassazione.
Chi presta assistenza, quindi, dovrà rifare i calcoli e rideterminare l’imposta dovuta e le relative addizionali tenendo conto delle somme sulle quali era stata applicata la tassazione ordinaria.
Se il datore di lavoro ha però rilasciato una certificazione dei redditi diversa dal Cud, allora il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore imposta pagata soltanto attraverso la presentazione di Unico 2011 o di un’istanza ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it