Lavoratori occasionali: ecco come vengono inquadrati

Il mese scorso il quotidiano "Il Sole 24 Ore" ha pubblicato un approfondimento su lavoro autonomo occasionale, mini co.co.co e lavoro occasionale di tipo accessorio, elencandone le caratteristiche, le differenze e le tutele previste.  
Sono definiti “piccoli lavori” e sono ordinati in tre tipologie: lavoro autonomo occasionale, collaborazione a carattere occasionale (mini co.co.co.) e lavoro occasionale di tipo accessorio. Il Sole 24 Ore fa il punto sulle differenze, riassumendo in alcune schede attività, obblighi e riferimenti normativi.

Il lavoro autonomo occasionale si contraddistingue per mancanza di continuità, abitualità e professionalità. Non ci sono vincoli di orario e il lavoratore non è inserito nella struttura aziendale. È esclusa qualunque forma di coordinamento con il committente, che invece esiste per le collaborazioni a carattere occasionale.

In questo secondo caso infatti c’è un collegamento funzionale tra prestazioni del collaboratore e attività del committente. Ci sono però due limiti: lavorando al servizio dello stesso committente non si può nello stesso anno solare collaborare per più di 30 giorni né percepire un compenso superiore ai 5mila euro. Inoltre non è necessario un contratto scritto a meno che una delle parti sia una piccola amministrazione.

La terza tipologia riguarda il lavoro occasionale di tipo accessorio: attività lavorative meramente occasionali rese in ambiti predefiniti o da predeterminati soggetti. Il pagamento avviene attraverso voucher, con il limite di 5mila euro annui. In tutti i settori produttivi queste prestazioni possono essere rese il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da chi ha meno di 25 anni ed è iscritto a un istituto scolastico e in qualsiasi periodo dell’anno da chi è iscritto all’università o è pensionato.

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