Con le circolari 18 e 19 del 4 febbraio, l’Inps fornisce, tra l’altro, i minimali e massimali imponibili di reddito annuo e termini e modalità di pagamento.
Il 22,20% è stato raggiunto applicando il progressivo aumento annuale dello 0,45% stabilito dal “Salva Italia” (Dl 201/2011) con l’obiettivo di arrivare gradualmente alla quota di 24 punti percentuali. Ai commercianti, poi, si aggiunge lo 0,09%, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
L’incremento dell’aliquota del 22% per i lavoratori iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è stata invece fissata dalla Stabilità 2014 (articolo 1, comma 491, legge 147/2013), che, tra l’altro, ha mantenuto al 27% quella per i liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, e confermato il programmato innalzamento di un punto, quindi al 28%, dell’aliquota per tutti gli altri soggetti (ad esempio, venditori porta a porta e associati in partecipazione).
Rimanendo nell’ambito della gestione separata, la circolare 18 conferma anche, per gli iscritti non pensionati o non assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per finanziare l’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
In sostanza, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata dell’Inps per il 2014 sono:
Liberi professionisti | Aliquote |
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 27,72% |
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 22% |
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 28,72% |
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 22% |
Quindi, rimanendo nell’ambito della gestione separata, nella circolare 18/2014 sono fissati il massimale annuo di reddito (pari a 100.123 euro) e il minimale per l’accredito contributivo (15.516 euro).
In sostanza: gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo di 3.413,52 euro, quelli con aliquota del 27,72% o del 28,72% avranno l’accredito annuale con un contributo rispettivamente pari a 4.301,03 euro (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e a 4.456,19 euro (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici).
Ma chi paga effettivamente i contributi, ad esempio, nei casi in cui ci sia un committente e un collaboratore? Ebbene, nulla è cambiato: il primo versa due terzi, il secondo un terzo.
Diversa, invece, l’ipotesi di associazione in partecipazione: qui la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell’onere totale.
Il versamento va eseguito con il modello F24 telematico:
- dal committente o dall’associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso
- dal professionista entro il termine delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Artigiani e commercianti
Con la circolare 19/2014, l’Inps si occupa, poi, degli artigiani e dei commercianti fissando, come detto, la nuova aliquota del 22,20% (22,29% per i commercianti) e gli aumentati valori del minimale e massimale di reddito, rispettivamente a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all’Inps prima dell’1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.
Confermati, inoltre, gli sconti per gli over 65 e gli under 21.
Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, superato il tetto del minimale, le percentuali viste sono applicabili fino a un reddito d’impresa 2013 pari a 46.031 euro; superata tale soglia, all’eccedenza va applicata l’aliquota maggiorata di un punto di percentuale.
Tale importo, denominato “contributo a conguaglio”, sommato a quanto dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito d’impresa prodotto nel 2014 e va versato secondo i tempi e le modalità previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Il calendario dei versamenti
Per i contributi dovuti sul minimale, le scadenze da tenere d’occhio sono: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015. Per quelli dovuti sulla quota di reddito che supera il minimale, i termini sono gli stessi previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo e secondo acconto 2014).
Il mezzo e il canale sono sempre gli stessi: il modello F24, la via telematica.
L’Inps, infine, ricorda che, accedendo al “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, i contribuenti interessati potranno trovare le informazioni e i dati utili per il pagamento dei contributi. La sezione è “Dati del mod. F24”.