Cosa cambia dal 2010 per chi vende servizi a clienti stranieri – recepimento Direttiva 2008/8 CE
Occorrerà effettuare una prima fondamentale distinzione circa la natura del cliente cui si rivolgono le prestazioni citate: vanno distinti a seconda che essi siano privati consumatori o soggetti passivi iva. Nel caso in cui i clienti siano privati consumatori nel loro paese di residenza, le prestazioni saranno imponibili iva in Italia; viceversa, qualora gli stessi siano soggetti passivi ai fini iva nei propri paesi, l’imposta di riferimento dovrà essere ivi assolta.
In particolare, dovendosi riferire a Clienti soggetti passivi iva nei loro paesi, l’operatore italiano dovrà:
– emettere fattura citando il titolo e la norma di non assoggettamento ad iva in Italia;
– evidenziare il numero di partita iva del cliente (ove lo stesso sia comunitario);
– compilare il nuovo modello Intrastat, per il prossimo anno previsto anche laddove si effettuino prestazioni di servizi a clienti intracomunitari (altra novità di rilievo!).
In sostanza quindi, come criteri generali di riferimento circa il paese di imponibilità iva, avremo :
a) se il cliente straniero è un privato consumatore, la prestazione sarà imponibile nel paese del prestatore di servizi (come è successo sino ad oggi…);
b) se il cliente straniero, invece, dovesse essere un soggetto passivo iva nel proprio paese, allora la prestazione diverrà imponibile nel paese del committente : quest’ultimo riceverà fattura senza addebito di iva dall’operatore italiano e procederà, mediante inversione contabile, a rendersi debitore dell’imposta nel proprio paese.
Andrò di seguito ad effettuare alcuni semplici esempi:
– Impresa italiana che svolge attività di prestazione di servizi nei confronti di un’impresa estera
L’impresa italiana provvederà ad emettere fattura senza addebito di iva, mentre la committente estera dovrà provvedere, se impresa comunitaria, all’inversione contabile nel proprio paese.
– Professionista italiano che presta servizi verso Cliente straniero
Il professionista dovrà sincerarsi della soggettività passiva ai fini iva del cliente straniero nel proprio paese:
a)laddove quest’ultimo operi quale soggetto passivo e, a tale titolo, riceva le prestazioni del professionista italiano, allora dovrà ricevere dall’Italia una fattura senza addebito iva (precisamente fuori campo iva), e sarà poi suo compito effettuare l’inversione contabile che renderà l’operazione imponibile nel paese di destinazione della prestazione;
b)qualora invece il cliente non sia un soggetto passivo iva nel proprio paese, ovvero, comunque, riceva le prestazioni del professionista italiano in qualità di privato consumatore, allora la fattura che riceve dovrà essere assoggettata ad iva in Italia.
Natura del servizio svolto | Luogo di imponibilità al 31/12/2009 | Luogo di imponibilità dal 2010 |
Principio Generale | Vale il domicilio del prestatore | – se il Cliente è soggetto iva, vale il paese del Cliente; – se non lo è, operazione imponibile in Italia |
Intermediazioni | Vale il luogo dell’operazione per i clienti privati; vale il domicilio del cliente se soggetto passivo | Nulla è mutato |
Servizi inerenti gli immobili | Luogo di ubicazione immobile | Nulla è mutato |
Trasporto intracomunitario merci | Se il Cliente è un privato, vale il luogo di partenza; Se è un soggetto passivo, vale il domicilio del Cliente |
Nulla è mutato |
Noleggio o leasing di mezzi di trasporto | Vale il domicilio dell’impresa che presta il servizio | Vale il luogo ove viene messo a disposizione il veicolo (sino a 30 gg. di durata) |