Per contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti e contemporaneamente innalzare la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, l’articolo 10 del Dl 78/2009 introduce un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro annui.
E’ innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito.
La dichiarazione, inoltre, deve aver ottenuto il visto di conformità da un professionista abilitato (dottore commercialista o consulente del lavoro). In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione. Le false attestazioni sono punite con la sanzione da 258 a 2.582 euro e, nel caso in cui l’illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per ulteriori provvedimenti.
Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale (si ricorda che il termine di presentazione scade il 30 settembre), la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione Iva annuale sganciata dal modello Unico, in forma autonoma, cioè a partire dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta. La modifica consente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo. Inoltre, chi presenterà la dichiarazione annuale entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati Iva.
E’ anche disposto che le operazioni di compensazione per importi superiori a 10mila euro annui dovranno avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
Perfezionate anche le regole relative alle sanzioni. Viene, infatti, espressamente esclusa la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per quelle derivanti dall’utilizzo di crediti inesistenti.
La materia era già stata rivista con la manovra d’estate dello scorso anno e con il Dl 185/2008, che aveva previsto l’applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del credito utilizzato, misura, quest’ultima, poi resa fissa per le indebite compensazioni superiori a 50mila euro. Prima dei citati provvedimenti, la violazione era invece equiparata, a livello sanzionatorio, al mancato versamento e, quindi, soggetta a una sanzione del 30%.
Pertanto, dopo la manovra estiva 2009, le sanzioni sono dovute, senza alcuno sconto legato a modalità e tempi di pagamento, nella misura minima del 100% fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi, nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro.
L’articolo 10 del Dl 78/2009 precisa infine che, tenuto conto delle esigenze di bilancio dello Stato, un successivo decreto ministeriale potrà innalzare, a partire dal 1° gennaio 2010, il tetto massimo annuo di crediti compensabili, portandolo a 700mila euro.