La legge 104/92 diretta a tutelare l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applica innanzitutto ai lavoratori disabili, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, anche stranieri e apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio italiano. Il requisito indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni è il riconoscimento di handicap grave. La normativa si applica anche ai lavoratori che assistono un parente disabile, entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità soltanto in casi specifici. Affinchè possano essere concessi i permessi, la persona in situazione di disabilità grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.
La modalità di fruizione dei permessi si differenzia a seconda che sia il lavoratore disabile o il familiare a richiederli.
Il lavoratore disabile può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura: due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore; un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.
I parenti possono invece usufruire dei permessi di tre giorni mensili. I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente: del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario; di due ore di permesso giornaliero; di tre giorni interi di permesso al mese. I giorni di permessi non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.
Il riconoscimento di invalidità civile non è utile ai fini della fruizione dei permessi lavorativi. Indispensabile è il riconoscimento di handicap grave, che richiede un accertamento diverso da quello dell’invalidità civile, anche se possono essere richiesti contemporaneamente presso gli uffici competenti dell’Azienda sanitaria locale di residenza.
Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite Posta Elettronica Certificata.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92). I lavoratori beneficiari sono tenuti a comunicare al dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
Con la legge di Stabilità del governo Monti, la retribuzione prevista per i giorni di congedo ex 104 non sarebbe più intera, ma ridotta del 50%, salvo i casi in cui beneficiario del permesso sia il lavoratore disabile stesso, o il genitore, o il coniuge. La riduzione riguarda quindi anche i lavoratori che assistono genitori con gravi disabilità.
Legge 104/92: A chi spetta e come funziona
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