Il DDL prevede l’introduzione all’interno del DPR 633/72 di un intero titolo denominato “Gruppo Iva”, in cui confluiranno gli artt. da 70-bis a 70-duodecies.
Le disposizioni troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, salvo alcune modifiche che sono anticipate al 2017, previa consultazione del comitato consultivo Iva, come previsto dall’art. 11 della direttiva 2006/112/CE.
Ecco le principali novità introdotte:
- per effetto dell’opzione all’Iva di gruppo, i soggetti partecipanti perdono la propria autonomia soggettiva ai fini Iva, e diventano un unico soggetto d’imposta Iva. Ciò comporta che diventano irrilevanti ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra i partecipanti al medesimo gruppo Iva;
- possono partecipare al gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente alcuni vincoli di tipo finanziario, economico, organizzativo;
- si individua un vincolo finanziario quando dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione:
- fra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- un soggetto controlli un altro, ne sia controllato, o siano entrambi controllati da un terzo soggetto;
- si individua un vincolo economico quando tra i soggetti interessati vi sia almeno una di queste forme di cooperazione economica:
- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano uno o più dei soggetti partecipanti;
- si individua un vincolo organizzativo quando tra i partecipanti ci è un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi.
Questi due ultimi vincoli si presumono esistenti quando fra i partecipanti ricorre un vincolo finanziario, salvo prova contraria da parte del contribuente tramite interpello.
Fonte: Fisco e Tasse