Legge di stabilità, l’IVA per le ristrutturazioni resta al 10%

Tra le novità anche l’eliminazione della retroattività di detrazioni fiscali e dell’abbassamento delle aliquote irpef

Il disegno di legge di stabilità, approvato dal Cdm a metà ottobre, verrà modificato. Nei giorni scorsi il Governo Monti ha incontrato i partiti di maggioranza ed è stato deciso di non alzare all’11% l’aliquota l’Iva del 10% sugli interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili, come inizialmente previsto, mentre aumenterà di un punto percentuale l’altra aliquota Iva che quindi cresce dal 21% al 22%.

Altre novità apportate al ddl, approvato circa un mese dal Consiglio dei Ministri, sono l’eliminazione della retroattività del taglio di detrazioni e deduzioni (tetto di 3 mila euro per le spese detraibili e franchigia da 250 euro sulle detrazioni e deduzioni) e dell’abbassamento di un punto percentuale delle aliquote Irpef del 23% e 27%.

Conti da rifare per il Ministero dell’Economia e delle Finanze che nei prossimi giorni dovrà decidere dove destinare le risorse.

“Aver evitato l’aumento dell’aliquota IVA del 10% è una buona notizia che serve a scongiurare un ulteriore appesantimento della pressione fiscale dannoso per la ripresa della nostra economia“. Questo il giudizio del presidente dell’ Ance, Paolo Buzzetti, all’accordo raggiunto dal Governo con i relatori alla Camera sulla legge di stabilità.

“Un primo passo – continua il presidente dei costruttori – anche in virtù della previsione di misure a favore della riduzione del Cuneo fiscale, che però non è sufficiente. Fondamentale infatti escludere la detraibilitá degli interessi passivi sui mutui dal tetto massimo dei 3.000 euro che va a incidere negativamente sul mercato immobiliare giá vessato da un’eccessiva tassazione e sui risparmi delle famiglie italiane.”

“Infine – conclude Buzzetti – sospendiamo il giudizio sul decreto di recepimento della Direttiva europea sui ritardati pagamenti approvato nella notte dal Cdm, in attesa di ricevere chiarimenti inequivocabili sulla applicabilità della norma anche ai lavori pubblici”.

Fonte: www.ediliziaurbanistica.it

 

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