Regime di esenzione per i piani individuali di risparmio (PIR) e dei capital gain relativi costituiti da
- redditi di capitale,
- redditi diversi,
percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine.
Il regime di esenzione viene previsto ai commi 100-114 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2017, che disciplina per l‘esenzione dei redditi provenienti da PIR.
I piani individuali di risparmio (c.d. PIR) per beneficiare dell’esenzione
- devono essere detenuti per almeno 5 anni
- devono investire nel capitale di imprese italiane e europee entro determinati limiti,
- devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.
Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni. In caso di cessione prima dei 5 anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.
Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente.
Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante
- cessione degli strumenti finanziari detenuti nel piano
- rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano
sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del piano stesso sottoposte a tassazione.
Fonte: Fisco e Tasse