L’articolo 67 del disegno di legge della Stabilità 2017 modifica la disciplina agevolativa dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica). In particolare
- viene introdotta una norma di coordinamento per innalzare il livello oltre il quale la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva nei casi di
- concordato di risanamento,
- accordo di ristrutturazione,
- piano attestato,
- procedure estere equivalenti;
- al precedente limite costituito dalle perdite, pregresse e di periodo e dagli interessi passivi e oneri finanziari assimilati vengono aggiunte anche
- le deduzioni della variazione ACE
- le eccedenze ACE riportabili in avanti.
- il beneficio si applica per i soggetti IRPEF con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES.
Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che nel 2016 applicheranno il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell’ACE “di partenza” la differenza tra
- il patrimonio netto al 31.12.2015
- il patrimonio netto al 31.12.2010.
Ovviamente, se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, la differenza andrà calcolata tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria.
Inoltre l’articolo 67 modifica l’aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale, così da tener conto del corrente andamento dei tassi. Tale aliquota viene stabilita normativamente:
- nella misura del 2,7 %a partire dal primo periodo d’imposta successivo al periodo transitorio (periodo d’imposta in corso al 31.12.2018);
- al 2,3 % per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017
Fonte: Fisco e Tasse