La legge di stabilità 2018 ha introdotto delle norme antifrode per i carburanti prevedendo il pagamento con F24 dell’IVA dei carburanti estratti da un deposito fiscale. In generale, l’IVA viene corrisposta al momento dell’estrazione indipendentemente dalla provenienza del prodotto, ma, come sempre, sono previste eccezioni che applicano una normativa differente. Proprio per disciplinare tali eccezioni, il MEF ha pubblicato il DM 13.2.2018 con le modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di iva e di depositi fiscali per la benzina e il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motore uso autotrazione. In particolare:
- per quanto riguarda i criteri di affidabilità, viene integrato quanto previsto dalla stabilità 2018 per i soggetti per conto dei quali sono effettuate le immissioni in consumo e che sono titolari di un deposito fiscale diverso da quello dal quale avviene l’immissione in consumo.
- per quanto riguarda la garanzia prevista dalla legge di stabilità, questa è prestata sotto forma di
- cauzione in titoli di stato o garantiti dallo stato, al valore nominale
- fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciala con adeguate garanzie di solvibilità
- polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Attenzione, come chiarito dal decreto:
- Per le PMI la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva fidi.
- Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante dell’obbligazione di integrale restituzione della somma anche in caso di cessione di partecipazione a collegata/controllata.
La garanzia deve essere prestata a favore del competente ufficio dell’agenzia delle entrate per 12 mesi dall’immissione in consumo dal deposito fiscale per l’importo corrispondente all’IVA.
Il pagamento IVA è effettuato con F24 indicando il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato. La ricevuta del versamento è consegnata in originale al gestore del deposito fiscale o al destinatario registrato al fine di effettuare l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato. Il gestore del deposito fiscale o il destinatario registrato, acquisita tale ricevuta, procede alla verifica della presenza del modello di pagamento accedendo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sul proprio cassetto fiscale.
Fonte: Fisco e Tasse