Le Università possono ricondursi fra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lett. a) del Tuir, sempre che le attività commerciali eventualmente svolte siano in diretta attuazione delle finalità espressamente individuate dalla norma e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma.
E’ quanto ha chiarito la risoluzione n. 386/E del 17 ottobre.
Il documento di prassi nasce in risposta all’istanza di interpello presentata da una banca che intende effettuare erogazioni liberali a sostegno delle attività istituzionali svolte dalle Università – statali e non – e chiede se tali erogazioni siano deducibili dal reddito, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera a) del Tuir.
Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di applicare la disposizione in argomento – che si riferisce alle erogazioni effettuate in favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente una o più finalità fra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica – nell’ipotesi in cui i beneficiari, nel perseguimento delle medesime finalità, svolgano anche attività commerciali.
In proposito, l’agenzia delle Entrate ha precisato che la norma richiamata, nel delimitare la platea dei destinatari delle erogazioni liberali oggetto dell’agevolazione in relazione alle finalità perseguite dai beneficiari (da verificare sulla base delle disposizioni e dei regolamenti in materia nonché degli statuti o atti costitutivi degli stessi beneficiari), non preclude che detti soggetti possano svolgere anche attività aventi fiscalmente natura commerciale. La condizione è che si tratti di attività non particolarmente significative, realizzate in diretta attuazione delle finalità ammesse dalla legge e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma.
In sostanza, i beneficiari delle erogazioni liberali agevolate non possono perseguire finalità diverse da quelle "normativamente" previste.
In forza di tali considerazioni, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le Università possono essere ricondotte fra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali agevolate, sempre che rispettino tutti i requisiti prescritti dalla disposizione legislativa.
Al di là dei contenuti della risoluzione di oggi, per completezza vale la pena segnalare le altre agevolazioni concesse in relazione alle erogazioni liberali nel settore universitario, come la deducibilità integrale dal reddito dei soggetti Ires delle erogazioni effettuate per il finanziamento della ricerca in favore di: Università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con Dpcm 8 maggio 2007 (comma 353 della Finanziaria 2006).
Infine, il Dl n. 112/2008, all’articolo 16, comma 5, ha previsto la possibilità di dedurre integralmente dal reddito dell’erogante i trasferimenti effettuati a titolo di contributo o liberalità in favore di fondazioni universitarie risultanti dalla trasformazione delle Università pubbliche.
Manuela Dolei – Fisco Oggi