Per i contribuenti con contratti di locazione con contratti in regime convenzionale spetta una detrazione d’imposta, tale agevolazione va indicata nella dichiarazione dei redditi 730/2017 al rigo E71 con il codice 2.
Come chiarito dalla Circolare 7/E del 4 aprile 2017, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale.
Per usufruire della detrazione devono essere conservati i seguenti documenti:
- Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98,
- Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Fonte: Fisco e Tasse