Più sprint all’accertamento sintetico grazie al nuovo redditometro, potenziamento dell’attività di riscossione, nuove regole antiriciclaggio e antifrode, rafforzamento della collaborazione tra Entrate, Inps, Guardia di Finanza e Comuni. Queste le linee guida del pacchetto fiscale contenuto nel decreto n. 78 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, Supplemento ordinario n. 114.
Restyling e rafforzamento dell’accertamento sintetico (art. 22)
Nuova linfa all’accertamento sintetico, per adeguarlo ai cambiamenti socio-economici intervenuti negli ultimi anni. Protagonista, lo strumento del redditometro che, analizzando le spese affrontate per il possesso di auto, barche, tesseramento a club esclusivi, viaggi e altri beni di lusso, permette di verificare l’aderenza del tenore di vita con i redditi dichiarati.
La determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente si basa, oltre che sul redditometro, su una serie di elementi indicatori di capacità contributiva differenziati per nucleo familiare, territorio di appartenenza e sull’assunto che tutte le spese siano finanziate da redditi comunque posseduti (anche se non dichiarati). La determinazione sintetica scatta quando lo scostamento tra il reddito complessivo così valutato e quello dichiarato sia almeno del 20 per cento.
Il contribuente, per tutelarsi, può fornire tutti gli elementi utili a dimostrare che le spese effettuate siano state finanziate da altri mezzi a sua disposizione (eredità, lasciti, vincite al gioco, eccetera).
Accertamento e riscossione viaggiano insieme (artt. 29 e 30; art. 38, co. 9)
Dal 1° luglio 2011 l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva diventa titolo esecutivo al momento della notifica al contribuente. L’avviso, e il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, quindi, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere al versamento entro il termine di presentazione del ricorso e la comunicazione che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme viene affidata a Equitalia.
Inoltre, per garantire un’accelerazione della riscossione delle somme, i giudici tributari potranno concedere la sospensione dei debiti erariali per un massimo di 150 giorni.
Regole similari anche per la riscossione dei crediti Inps. Infatti, dal 1° gennaio 2011 l’avviso di addebito dell’Istituto notificato al debitore acquisirà valenza di titolo esecutivo.
Ritenuta sui bonifici per il 36% (art. 25)
Dal prossimo 1° luglio, le banche e Poste italiane dovranno operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito sui bonifici effettuati da chi sostiene una spesa per la quale è possibile fruire della deduzione dal reddito complessivo o della detrazione dall’imposta (ad esempio, le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le opere di riqualificazione energetica degli edifici).
Lotta alle imprese "apri e chiudi" e in perdita "sistemica" (artt. 23 e 24)
Le aziende che cessano la propria attività entro un anno dal loro avvio diventano sorvegliate speciali di Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza e Inps, per evitare potenziali coperture di fenomeni di evasione e frode fiscale e contributiva.
Stretta anche sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale (non causate dall’erogazione di compensi a soci e amministratori), per più di un periodo d’imposta.
Nel mirino anche i contribuenti non sottoposti a studi di settore né al tutoraggio delle grandi imprese, verso cui Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza pianificheranno una serie di controlli annuali basate sull’analisi di rischio a livello locale.
I Comuni protagonisti della lotta all’evasione (art. 18)
Definite nuove regole per il rafforzamento della partecipazione alla lotta all’evasione fiscale e contributiva da parte dei Comuni che effettuano segnalazioni alle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps. Dalla loro attività, i Comuni guadagneranno il 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo. I Comuni con più di cinquemila abitanti dovranno istituire, se ancora non hanno provveduto, il Consiglio tributario che delibererà anche in merito alla collaborazione con l’Agenzia del Territorio. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, invece, dovranno riunirsi in consorzio per costituire il Consiglio tributario. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un provvedimento del direttore delle Entrate, emanato d’intesa con Inps, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e la conferenza Stato-Regioni, stabilirà le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti, e ulteriori forme di partecipazione degli enti all’accertamento fiscale e contributivo.
News per il Catasto (art. 19)
Entro settembre, l’Agenzia del Territorio concluderà le attività di individuazione dei fabbricati non censiti, relativamente ai quali i titolari di diritti reali avranno tempo fino al 31 dicembre 2010 per procedere all’accatastamento. Scaduto questo termine, il Territorio provvederà, ad attribuire una rendita presunta e a svolgere le opportune attività di accertamento. Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, sarà operativa l’“Anagrafe Immobiliare Integrata”, gestita dall’Agenzia del Territorio, che, integrando le banche dati esistenti, classificherà ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
Viene rafforzata, inoltre, la collaborazione Comuni-Territorio per contrastare fenomeni evasivi nel settore immobiliare.
Antiriciclaggio e contrasto alle frodi Iva (artt. 20, 21 e 27)
Scende da dodici a cinquemila euro la soglia massima al di sopra della quale non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore. Tale norma, con cui l’Italia si adegua alla normativa europea, è finalizzata a contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose.
Contro le frodi in materia di Iva, viene introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per importi di almeno 3mila euro.
Chi intende effettuare operazioni intracomunitarie dovrà richiedere apposita autorizzazione all’Agenzia delle Entrate: entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, l’ufficio competente rilascerà al contribuente certificato di autorizzazione o di diniego. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti modalità di concessione, diniego o revoca dell’autorizzazione e criteri secondo i quali le partite Iva potranno essere inserite nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Nuovo fronte della collaborazione Entrate – Inps (art. 28)
Per contrastare la microevasione diffusa, le banche dati di Agenzia delle Entrate e Inps verranno incrociate anche per “stanare” i lavoratori dipendenti e assimilati per i quali risultano versati contributi versati, ma che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
Stop alle compensazioni per chi ha debiti (art. 31)
Dal 1° gennaio 2011 porta sbarrata alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali per chi ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il cui relativo termine per versare le somme sia scaduto. La preclusione si riferisce solo alle somme iscritte a ruolo e non ancora pagate se di importo superiore a 1.500 euro. La sanzione, in caso di violazione della disposizione, è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.
Consolidato nazionale (art. 35)
Vengono razionalizzate le misure di accertamento nei confronti delle imprese aderenti al consolidato nazionale. In pratica, l’accertamento nei confronti di consolidata e consolidante, sarà ricondotto ad un unico atto, emesso dall’ufficio competente nei confronti della consolidata ma notificato anche alla consolidante. In questo modo entrambe potranno partecipare alle diverse fasi del procedimento sin dall’inizio. L’atto unico sarà impugnabile sia dalla consolidata che dalla consolidante, mentre il pagamento. da chiunque effettuato, estinguerà l’obbligazione tributaria.
Transfer pricing (art. 26)
L’Italia si adegua alle direttiva Ocse in materia di documentazione di prezzi di trasferimento: viene introdotto l’obbligo di tenere una documentazione standardizzata, che permetta all’Amministrazione finanziaria di svolgere gli opportuni controlli sulla conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Prestazioni sociali agevolate (art. 38, commi 1-3)
Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate dovranno inviare all’Inps i dati relativi a coloro che ne hanno beneficiato.
Grazie ad una convezione siglata ad hoc, l’Istituto di previdenza e l’Agenzia delle Entrate, sulla base di uno scambio informativo, potranno individuare i soggetti che, in base al maggior reddito accertato, hanno fruito indebitamente di prestazioni agevolate e che, per questo, oltre a restituire il vantaggio conseguito, dovranno pagare una sanzione da 500 a 5.000 euro.
Fondi immobiliari chiusi (art. 32)
L’attuale regime fiscale agevolato sarà riservato solo ai fondi che gestiscono risparmio diffuso e a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico. I fondi esistenti possono adeguarsi alle nuove norme pagando un’imposta sostitutiva. La disposizione mira a contrastare l’utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa, finalizzato al godimento dei benefici fiscali.
Fonte: Alessandra Gambadoro da nuovofiscooggi.it