L’art. 3 del D.l. 50/2017 ha modificato profondamente la disciplina delle compensazioni, viene infatti stabilito l’obbligo di effettuare la compensazione in F24, solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Dal 24 aprile, per i titolari di partita Iva vengono quindi introdotte ulteriori restrizioni sulle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione.
In particolare viene previsto l’obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d’imposta.
La modifica obbliga da subito i contribuenti a dotarsi di un’utenza telematica (le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell’agenzia delle Entrate), senza dare loro il tempo necessario per organizzarsi, di conseguenza se per le aziende medie e grandi o per le multinazionali potrebbe non rappresentare una novità, in quanto già dotate dell’utenza telematica, così non lo è per le piccole imprese che a fatica si erano negli anni convertiti alla presentazione dell’F24 tramite l’home banking, e che oggi devono nuovamente adeguarsi dal giorno alla notte a questa nuova procedura di pagamento.
Riepiloghiamo schematicamente le modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione per tutti i titolari di partita iva, per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi:
F24 | PRIVATI | TITOLARI DI PARTITA IVA |
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SALDO POSITIVO (con saldo finale maggiore di zero) |
Canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), oppure i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste italiane, agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). | Solo attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) |
SALDO ZERO | Esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline, F24 web o F24online), oppure attraverso l’intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti (F24 cumulativo o F24 addebito unico). | |
SENZA COMPENSAZIONI | Anche in forma cartacea | Obbligo di presentazione con modalità telematiche Entratel o Fisconline remote/home banking |
Infine ricordiamo che sempre l’art. 3 del D.l. 50/2017 ha abbassato da 15mila a 5mila Euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.
La modifica è stata attuata sia a livello:
• dell’Iva (modificando l’art. 10 comma 7 del D.l. 78/2009);
• delle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap (modificando l’art. 1 comma 574 della L. 147/2013).
Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (modello TR).
Rispetto alla disciplina previgente, quindi, a livello di Iva scompare la soglia “intermedia”, da 5mila a 15mila Euro, entro la quale – ai fini della compensazione – era necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.
Pertanto si avrà:
• compensazione libera entro 5.000 Euro;
• compensazione con preventiva presentazione della dichiarazione IVA munita di visto, per importi superiori a 5.000 Euro.
Fonte: Fisco e Tasse