Chi è invece tenuto alla dichiarazione unificata, può differire il versamento maggiorando, a titolo di interesse, le somme dovute dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte da Unico.
Le regole del versamento
L’adempimento va rispettato se la somma a debito è pari o superiore a 11 euro.
Tutti i contribuenti possono scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate. In quest’ultima ipotesi, le "quote" mensili, tutte di pari importo, vanno versate entro il giorno sedici di ciascun mese successivo a quello di pagamento della prima rata e maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Il versamento va comunque completato entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.
Nel dettaglio, in presenza di dichiarazione autonoma, il contribuente può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima,
Se invece la dichiarazione annuale è "incorporata" in Unico, gli è consentito:
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versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo
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versare in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
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rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
-
rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il versamento può essere effettuato compensando, in F24, con eventuali crediti sia tributari sia contributivi, e su questo punto fioccano le novità.
Non adempiere o farlo solo in parte, comporta l’applicazione di sanzioni che, a seconda della gravità, possono avere natura anche penale.
In generale l’omesso versamento, anche di una sola rata, sconta una sanzione pari al 30% dell’imposta non pagata. È possibile, comunque, "ammorbidire" la sanzione correndo ai ripari volontariamente, cioè attraverso il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
In pratica, chi regolarizza il mancato versamento in spontaneità, pagando l’imposta e gli interessi (calcolati giornalmente al tasso legale, fissato all’1% a partire dal 1° gennaio 2010), si aggiudica una sanzione ridotta a:
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un dodicesimo (2,5% del tributo) se la violazione è sanata entro trenta giorni
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un decimo (3% del tributo) se l’infrazione è regolarizzata oltre i trenta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui è stata commessa, cioè entro settembre 2011.
Non ha più possibilità di ravvedersi il contribuente/trasgressore al quale viene formalmente contestata la violazione o che ha conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Anche in questo caso, però, è possibile ottenere una riduzione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (10% dell’imposta dovuta). Anche gli importi richiesti con la comunicazione possono essere rateizzati (articolo 3-bis, Dlgs 462/1997), in un massimo di:
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sei rate trimestrali di pari importo, se il debito è superiore a 2mila euro
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venti rate trimestrali di pari importo, se il debito supera i 5mila.
La sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni) si applica quando l’omissione del versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale supera i 50mila euro nel periodo d’imposta e si protrae fino al 27 dicembre dell’anno successivo.
Il saldo Iva si versa utilizzando il modello F24, la modalità è solo quella telematica, il codice tributo da indicare è il 6099.