Il messaggio INPS N. 1947 del 10 maggio 2017 fornisce un importante chiarimento sulla indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime agevolato (legge 23 dicembre 2014, n. 190),
La direzione risponde in particolare alla domanda se abbiano diritto all’assegno di maternità le lavoratrici che per effetto del regime agevolato hanno versato i contributi previdenziali obbligatori in misura ridotta, rispetto all’importo ordinario dovuto sul minimale di reddito. Per questa ragione si vedono ridotto il numero di mesi accreditati, attribuiti dal sistema progressivamente a partire dall’inizio dell’anno solare. Il messaggio riconosce tra l’altro che anche in presenza del regime previdenziale agevolato, le lavoratrici in questione versano l’intero contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
Analizzata la questione l’Inps afferma che il requisito valido , ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato compreso il contributo di maternità, “anche nell’ipotesi in cui tale versamento contributivo IVS non sia sufficiente a coprire tutte le 12 mensilità”.