Le micro-imprese sono una delle novità dei bilanci delle imprese con esercizio finanziario a partire dal 1° gennaio 2016. Ai sensi dell’articolo 2435-ter) del Codice Civile, viene considerata micro impresa la società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non deve aver superato due dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale € 175.000,00,
- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000,00,
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio numero 5.
Le micro imprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata:
- sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario;
- possono omettere la redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dai n.ri 9 e 16, comma 1, dell’art. 2427 c.c., trattasi dell’informazione in merito
- all’importo complessivo degli impegni e delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
- dell’informazione sull’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
- possono omettere la redazione della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai n.ri 3) e 4), terzo comma, dell’art. 2428 c.c., trattasi del numero delle azioni proprie possedute che gli acquisti e vendite delle stesse nel corso dell’esercizio.
Per la prima disposizione sono applicabili tutti i restanti postulati ad eccezione della deroga di applicazione dei principi di redazione del bilancio e delle singole regole di valutazione, invece per la seconda non è applicabile il criterio di valutazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati.
Per effetto del rinvio alle norme del bilancio abbreviato, le micro imprese hanno la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato per i titoli, i crediti e i debiti, e conseguentemente, i titoli possono essere iscritti al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Fonte: Fisco e Tasse