A domanda risposta. Con la circolare n. 34/E del 4 aprile, il Fisco chiarisce i dubbi espressi dalla consulta nazionale dei Caf in merito alla corretta compilazione del 730/2008. Dalle detrazioni per figli a carico a quelle per le spese sanitarie, passando per il bonus locazioni e le altre novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (detrazione per attività sportive, per l’acquisto di tv digitali, "bonus incapienti"), il documento di prassi raccoglie le risposte ufficiali dell’Amministrazione in vista delle prossime scadenze che, lo ricordiamo, sono fissate al 30 aprile se il 730 è presentato al sostituto d’imposta e al 3 giugno se il modello è presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
Bonus "incapienti"
Chi, per un errore nella compilazione della dichiarazione, non ha ricevuto – per sé o per il familiare a carico – il bonus pari a 150 euro destinato ai soggetti con reddito complessivo inferiore a 50mila euro e imposta netta pari a zero nel 2006, può richiedere il bonus se, sulla base della dichiarazione integrativa, risulta in possesso dei requisiti. Esso, spiega la circolare, può essere inoltre richiesto dagli eredi (in dichiarazione o tramite l’apposito modello), per i contribuenti in possesso dei requisiti che sono deceduti, senza necessità di ragguagliarlo all’anno.
Detrazioni per figli a carico
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori separati. La circolare spiega che, nel caso di affidamento ad un solo genitore, essa spetterà interamente a quest’ultimo, salvo la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
In caso, invece, di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito più elevato. Solo nel caso in cui il genitore originariamente beneficiario della detrazione non può fruirne per limiti di reddito, la detrazione non fruita può essere attribuita, per intero, in favore dell’altro genitore. Quest’ultimo dovrà in tal caso riversare all’altro genitore un importo pari all’intera detrazione (o, in caso di affidamento congiunto pari al 50% della detrazione), salvo la possibilità di accordarsi diversamente. La possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito con reddito più basso è, in sostanza, riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente nel caso in cui l’altro genitore non possa fruirne per incapienza dell’imposta.
Ancora in tema di detrazioni per figli a carico la circolare si sofferma sui requisiti e sulla documentazione necessaria per poterne fruire, nel caso si sia residenti in un paese comunitario. La Finanziaria 2007 ha infatti attribuito anche ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia. Esse spettano però a condizione che i soggetti richiedenti dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato. E’ inoltre richiesto che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, o in altro, di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.
Quanto all’ulteriore detrazione introdotta per le famiglie con almeno quattro figli a carico, il documento spiega che non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativamente alla detrazione ordinaria: l’ulteriore detrazione, pari a 1.200 euro, è comunque ripartita tra gli stessi al 50 per cento. Se però la percentuale di carico varia durante l’anno, sarà necessario calcolare la media ponderata delle percentuali, seguendo l’esempio riportato nella circolare.
Detrazioni per canoni di locazione
Ampio spazio è dedicato poi al bonus del 19% per gli studenti universitari fuori sede che affittano un appartamento. La detrazione d’imposta, spiega l’Agenzia, spetta anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato al genitore che sostiene la spesa e non allo studente stesso, purché, naturalmente, il ragazzo si trovi nelle condizioni richieste (università ubicata in un comune diverso, distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque situato in una provincia diversa). Resta comunque fermo il limite dei 2.633 euro, anche nell’ipotesi in cui i figli universitari a carico siano più di uno. Quanto alle modalità di ripartizione della detrazione tra i genitori, essa spetta al genitore a cui è intestato il documento che prova la spesa sostenuta. Se l’intestatario è il figlio, la spesa può essere ripartita tra i genitori al 50% o in diversa percentuale. Va da sé che se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo.
Un utile chiarimento riguarda poi il bonus per i giovani tra i 20 e i 30 anni che vanno a vivere in affitto: la detrazione introdotta dall’ultima Manovra spetta per i contratti stipulati a partire dal 2007, e non quindi per quelli sottoscritti precedentemente, per tre annualità. Il requisito dell’età si intende soddisfatto anche se ricorre solo per una parte del periodo d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
Deduzione/detrazione per spese sanitarie
L’autodichiarazione per gli scontrini fiscali "non parlanti" o incompleti, tramite la quale è possibile certificare le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 – indicando codice fiscale del destinatario, natura qualità e quantità dei farmaci acquistati – può essere una sola per tutti gli scontrini a patto di indicare, per ciascuno scontrino, il numero identificativo nonché il codice fiscale del destinatario del medicinale e, anche per gruppi di scontrini, la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. Chi ha acquistato farmaci all’estero e si trova in possesso di scontrino "non parlante", può riportare il codice fiscale a mano sullo scontrino, mentre la natura, qualità e quantità del farmaco dovranno essere attestate o da una dichiarazione del farmacista o, in alternativa – ma solo per il 2007 – da un’autodichiarazione del contribuente stesso.
Altre detrazioni
La circolare si sofferma poi sulle detrazioni per gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per la costruzione dell’abitazione principale: per poter fruire dell’agevolazione, il termine dei diciotto mesi dall’inizio della costruzione, entro cui stipulare il mutuo – spiega l’Agenzia – può essere preso in considerazione da coloro che al 1° dicembre 2007 (data di entrata in vigore del Dl 159/2007, che ha consentito che il mutuo sia stipulato anziché nei sei mesi, nei diciotto mesi successivi all’inizio della costruzione) avrebbero comunque potuto fruire dell’agevolazione in base alla precedente normativa e in particolare da coloro che, alla stessa data, hanno iniziato i lavori da non più di sei mesi.
In merito poi al caso in cui il mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale venga estinto anticipatamente e successivamente stipulato un nuovo contratto, di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, è possibile fruire della detrazione degli interessi pagati in relazione al secondo mutuo. Nel diverso caso in cui quest’ultimo è di importo superiore alla residua quota di capitale da rimborsare (maggiorata delle spese e degli oneri correlati), la detrazione degli interessi dovrà essere calcolata
in proporzione all’importo residuo del capitale del primo mutuo, e non quindi sull’intero importo degli interessi.
Ulteriori precisazioni riguardano il bonus del 55% riconosciuto a chi sostiene delle spese per la riqualificazione energetica di edifici (se il nominativo riportato nella scheda informativa inviata all’Enea e l’intestazione del bonifico o della fattura di pagamento della spesa non coincidono, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa, a condizione che questa circostanza venga annotata sulla fattura); la detrazione del 19% prevista per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale (l’agevolazione spetta anche in caso di acquisto dell’usufrutto); e quella, pari al 20%, prevista per l’acquisto di apparecchi tv digitali, con riferimento agli abbonati delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d’Aosta.
Quanto poi alle spese sostenute, nel 2007, per le attività sportive praticate dai figli fino a 18 anni, l’Agenzia chiarisce che l’importo da indicare in dichiarazione non deve risultare superiore all’ammontare massimo della detrazione spettante – pari a 210 euro – moltiplicato per il numero dei figli o familiari a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Per poter fruire dell’agevolazione occorrerà comunque essere in possesso di idonea certificazione della spesa: bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino la denominazione della ditta e la sede legale; la causale del pagamento; l’attività sportiva praticata; l’importo corrisposto; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. Infine, è corretto considerare gli importi pagati prima che il ragazzo ha compiuto 18 anni, anche se nel corso dell’anno è diventato maggiorenne.
Chiara Ciranda – Fisco Oggi