Gli enti non commerciali di tipo associativo, per applicare e mantenere le agevolazioni legate alla decommercializzazione dei proventi devono compilare il modello EAS da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, ogni anno entro il 31 marzo in caso di modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente. Pertanto entro il 31 marzo 2017 devono essere presentati i modelli EAS per gli enti non commerciali di tipo associativo che nel corso del 2016 hanno avuto modifiche, pena la decadenza dalle sopra richiamate agevolazioni. In particolare,bisogna distinguere tra due tipologie di modifiche:
- quelle“fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS
- tutte le altre che devono essere comunicate all’Amministrazione finanziaria.
In generale, non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi
- agli importi di cui ai punti 20 e 21 cioè attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.
- numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33 richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.
- dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 cioè
- Entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo (punti 23 e 24) Le informazioni richieste per la loro natura quantitativa, hanno evidentemente la caratteristica di variare da un anno all’altro. Appare quindi quanto mai opportuna l’affermazione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS per la quale le variazioni intervenute nei predetti punti non assumono rilevanza ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello.
- Erogazioni liberali e contributi pubblici (punti 30 e 31) per queste nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.
Fonte: Fisco e Tasse