Modello Eas: Scadenza in vista per le associazioni no profit

Entro il 2 aprile le associazioni che devono segnalare le novità presenti nel 2011 rispetto alle notizie rilevanti ai fini fiscali riportate nella precedente comunicazione, sono tenute a ricompilare e trasmettere nuovamente il modello Eas. Il termine quest’anno slitta di due giorni, poiché la scadenza fissata per il 31 marzo cade di sabato.
Gli enti associativi interessati potranno segnalare le variazioni utilizzando i canali telematici messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Se si tratta di variazioni di dati poco significative (vedi Istruzioni per la compilazione), la trasmissione del modello non va effettuata.
 
La prossima scadenza vale anche per i nuovi enti non commerciali, nello specifico, quelli nati da due mesi, o meglio, da 60 giorni (la comunicazione, infatti, va inoltrata per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’organismo).
Si ricorda, infine, che il modello va ripresentato anche se si perdono i requisiti qualificanti, compilando l’apposita sezione; in questo caso, l’adempimento va effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la circostanza.
 
Il modello Eas
È indispensabile per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da presentare da parte degli enti no profit, ai sensi dell’articolo 30 del Dl 185/2008. La sua trasmissione serve a tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, a contrastare l’uso improprio dello sconto d’imposta. La mancata presentazione del modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali.
 
Il modello, disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, consente agli organismi di tipo associativo non commerciali di usufruire di un regime fiscale agevolato, vale a dire la non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all’articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell’articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva).
 
Presupposto per l’applicazione di tali disposizioni è la qualificazione dell’associazione come ente non commerciale, motivo per cui nell’Eas vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, permettendo così la verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esistenza dei requisiti necessari, così come riportato nella circolare 12/2009.
 
Chi deve presentarlo
I soggetti obbligati sono gli:

  • enti privati non commerciali di tipo associativo (articolo 148, comma 1, Tuir)
  • enti privati associativi privilegiati (articolo 148, commi 3, 5, 6 e7, del Tuir).

 
Sono, invece, esonerate le:

  • associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali
  • associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991
  • organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) di cui alla legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali” individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 
La circolare 45/2009 ha indicato quali sono gli enti associativi che hanno l’obbligo di compilazione parziale. Si tratta di enti già iscritti in albi o registri di competenza della Pubblica amministrazione, ai quali è richiesta la compilazione del primo riquadro e alcune specifiche parti del secondo, come, tra le altre, le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell’Interno o quelle politiche, sindacali e di categoria.

Fonte: Irma Paola Sciarrino da nuovofiscooggi.it
 
 

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