Nuova circolare dell’Agenzia per dissipare alcuni dubbi su modalità di compilazione e enti obbligati e non L’Eas torna a far parlare di sé. Questa volta, in primo piano, la modalità semplificata, utilizzabile anche da parte delle associazioni combattentistiche e d’arma e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Eas sì, no o versione ridotta – Per essere esonerati dalla presentazione del modello non è sufficiente il requisito del mancato interesse economico. Vale a dire che se una pro loco e una associazione “senza scopo di lucro” hanno optato entrambe per il regime agevolato previsto dalla legge 398/1991, per la prima, tale scelta porta all’esclusione, per la seconda no. In sostanza, la norma (articolo 30, comma 3-bis, Dl 185/2008) dispone espressamente l’esonero dalla presentazione soltanto per le pro loco.
Stesso discorso per gli enti associativi che svolgono attività commerciali solo marginalmente, nella circolare n. 51/E del 1° dicembre si ricorda che il requisito della “marginalità”, come condizione di esclusione dall’obbligo di trasmissione dell’Eas, conta esclusivamente per le Onlus di diritto.
Nessun obbligo di invio del modello, invece, per gli istituti di patronato che non godono del regime di favore accordato agli enti di tipo associativo.
Le associazioni combattentistiche e d’arma, iscritte nell’apposito albo presso il ministero della Difesa, e le federazioni sportive nazionali, riconosciute e controllate dal Coni, accedono alla versione semplificata del modello. Cioè, oltre a compilare il primo riquadro relativo ai dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale, nel secondo, che riguarda le informazioni utili ai fini fiscali, saranno tenuti a fornire le poche notizie richieste ai punti 4, 5, 6, 25 e 26 dell’Eas. Tutto questo perché, in riferimento a tali soggetti, la maggior parte dei dati rilevanti sono già in possesso dell’Amministrazione fiscale.
Ok alla modalità semplificata anche per l’associazione sindacale “ramo” di una organizzazione nazionale confederale iscritta nel Cnel che, quale articolazione di quest’ultima, ne indica il rispettivo codice fiscale al rigo 5) del modello.
Altri chiarimenti – Infine, nel documento di prassi che integra e completa la circolare n. 45/2009, una ulteriore specificazione è fornita in merito all’individuazione del preciso momento di “inizio attività”, coincidente con la reale operatività e non con l’apertura della partita Iva.
Si ricorda che il termine per l’invio del modello Eas è fissato al prossimo 15 dicembre.
Fonte : IlFiscoOggi