Possono partire le richieste per accedere al credito d’imposta a favore delle imprese che promuovono i prodotti agroalimentari made in Italy all’estero. Con il codice tributo 6825, istituito con la risoluzione n. 30/E del 22 aprile, infatti, le imprese italiane del settore agroalimentare, che realizzano investimenti finalizzati a incentivare l’acquisto oltreconfine dei prodotti nostrani di qualità, possono in concreto fruire del credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute per la sponsorizzazione. È agevolabile l’importo eccedente la media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti.
Lo sconto, previsto nei commi da 1088 a 1090 dell’unico articolo della Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006), interessa le aziende produttrici di determinati alimenti come pesci, crostacei, latte, uova, legumi, ortaggi, eccetera (tutti compresi nell’allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea) e le piccole e medie imprese che realizzano prodotti non elencati nel suddetto allegato, anche se organizzate in cooperative agricole o consorzi. Non interessa, invece, chi promuove uno specifico marchio commerciale o direttamente un’azienda.
Nasce il codice tributo 6825 per i crediti d’imposta nell’agroalimentare
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Le modalità operative dell’agevolazione sono state successivamente fissate con il decreto interministeriale del 24 luglio 2009. In quella sede, il legislatore ha stabilito che le imprese coinvolte nell’operazione dovevano inviare, al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un’istanza finalizzata al riconoscimento dei requisiti per l’accesso al bonus fiscale. Il ministero, dopo l’esame delle domande, ha comunicato l’esito agli interessati.
Ebbene, chi ha ricevuto l’ok può fruire, in compensazione, del “credito d’imposta per la promozione del sistema agroalimentare italiano all’estero ai sensi dell’articolo 1, comma 1088 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Il numero, da riportare nella sezione erario dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (o, in caso di debenza, in quella “importi a debito versati”), è 6825.