Nel bilancio 2007 delle società di capitali che usufruiscono delle agevolazioni sugli interventi per il risparmio energetico devono essere registrate le due quote di detrazione Ires recuperabili nel 2008 e nel 2009.
Per gli investimenti del 2007, l’incentivo fiscale del 55% della spesa sostenuta in base al principio di competenza, deve essere ripartito, in parti uguali, obbligatoriamente nel 2007, 2008 e nel 2009. Questo sconto non è una variazione in diminuzione dell’utile d’esercizio per determinare il reddito di impresa, ma una riduzione diretta dell’Ires.
Le imposte correnti da registrare nel conto economico alla fine del 2007 possono essere già al netto della quota detraibile nell’anno. Questa regola non si può applicare per le due quote dell’agevolazioone che risaranno l’Ires nel 2008 e nel 2009, che devono essere registrate al 31 dicembre 2007, poichè di competenza 2007, "indipendentemente dalla data di incasso", o meglio della detrazione (art. 2423bis, Codice civile).
(LUCA DE STEFANI da IL SOLE- 24 ORE)