Sì dell’agenzia delle Entrate alla detrazione del 19% sui costi sostenuti per l’assistenza a persone non autonome anche quando le prestazioni non vengono fornite presso il proprio domicilio. I corrispettivi in questione devono però essere certificati distintamente rispetto a quelli riferibili ad altri eventuali servizi ricevuti presso la struttura ospitante.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 397/E del 22 ottobre, che risponde all’interpello di un contribuente, con madre degente in una casa di cura presso la quale riceve anche un sostegno adeguato in quanto persona non autosufficiente. L’istante ritiene che sia estendibile al suo caso il trattamento tributario previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. i-septies), del Tuir.
La norma citata, si riferisce alla detrazione d’imposta sui corrispettivi pagati al personale utilizzato per attività di sostegno a chi non è in grado, a causa delle proprie condizioni fisiche, di compiere i gesti quotidiani che la vita richiede o che ha bisogno di sorveglianza continua. Il beneficio spetta indifferentemente in situazioni riferibili sia alle proprie condizioni che a quelle dei familiari a carico o non a carico.
Nell’argomentare la sua risposta, l’Agenzia precisa che l’attuale disciplina è stata introdotta con la Finanziaria 2007 e che, nei periodi d’imposta 2005 e 2006, per la stessa tipologia di spesa, era stata prevista una deduzione dall’imponibile (articolo 12, comma 4-bis, del Tuir).
La risoluzione non menziona a caso la passata normativa. Infatti, con le circolari nn. 2 e 10 del 2005, l’Amministrazione definiva, con la prima, le patologie che davano diritto all’agevolazione fiscale e, con la seconda, l’ambito applicativo della allora deduzione. L’Agenzia ritiene che le indicazioni contenute nei due documenti di prassi siano applicabili anche alla nuova disciplina e che il caso proposto rientri nelle linee guide da esse definite.
In sostanza, l’istante ha diritto alla detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’assistenza alla mamma degente perché quest’ultima si trova nelle condizioni citate dalla circolare 2/2005 e cioè tra i soggetti incapaci di "assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti". La circolare 10 conferma il diritto in quanto sostiene che lo sconto può essere applicato anche se l’assistenza viene prestata in un istituto, "purché i corrispettivi … siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante".
Nel documento è infine evidenziato che il beneficio può essere calcolata su una spesa massima di 2.100 euro e che il reddito del contribuente che ne fa richiesta non deve superare i 40mila euro. Per avere diritto alla detrazione, inoltre, occorre essere in possesso di una idonea documentazione fiscale relativa ai corrispettivi versati e, in caso di spese per assistenza a familiari, devono risultare codici fiscali e dati anagrafici di chi effettua i pagamenti, di chi assiste e di chi riceve la prestazione.
Anna Maria Badiali – Fisco Oggi