Deve considerarsi regolarmente effettuata la notificazione di un avviso di accertamento a una società di capitali, eseguita mediante consegna nelle mani del suo rappresentante legale, ancorché nella "relata" di notifica non sia stato indicato il luogo dell’avvenuta consegna, dovendosi presumere che questo coincida con quello indicato nell’atto impositivo che costituisce l’oggetto della notificazione.
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 28892 del 9 dicembre 2008.
La vicenda
La controversia portata all’attenzione della Suprema corte trae origine dall’impugnazione di una cartella esattoriale ritenuta illegittima, in quanto non preceduta da regolare notifica dell’avviso di accertamento. A giudizio della società ricorrente, tale notificazione doveva considerarsi nulla, per omessa segnalazione nella "relata" del luogo di notifica dell’atto impositivo (sede sociale o altro) consegnato, nel caso specifico, all’amministratore della suddetta Srl.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’ufficio e, confermando quanto già deciso dai primi giudici, annullava la cartella esattoriale.
In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto nulla la notificazione dell’avviso di accertamento, visto che nella "relata" non emergeva il luogo dell’avvenuta notifica.
L’Amministrazione finanziaria ha dunque presentato ricorso per cassazione, deducendo che la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata ritualmente, in quanto consegnata in mani proprie del legale rappresentante della società e che, peraltro, era del tutto irrilevante che nella "relata" non fosse stato menzionato il luogo in cui la notificazione era stata eseguita.
In breve, secondo l’ufficio, era stato rispettato il dettato dell’articolo 145 cpc (implicitamente richiamato dall’articolo 60 del Dpr 600/73 e, quindi, applicabile anche alle notifiche tributarie), il quale prevede, al primo comma, che la notificazione nei confronti delle persone giuridiche deve essere eseguita "nella loro sede" mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Inoltre, la norma sopra richiamata stabilisce che la notificazione può anche essere eseguita "in mani proprie" (ex articolo 138 cpc) alla persona fisica che rappresenta l’ente, qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La sentenza
Tanto premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28892 del 9 dicembre, ha affermato che deve considerarsi regolarmente effettuata la notifica dell’avviso di accertamento a una società di capitali, eseguita mediante consegna nelle mani del rappresentante legale, anche nel caso in cui detta persona sia reperita in un luogo diverso dalla sede ufficiale della società. Vale dunque lo stesso principio sancito per le persone fisiche, secondo cui la consegna in mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario dell’atto (articolo 138 cpc).
Ciò che conta, ai fini della validità della notifica, è che l’avviso di accertamento sia stato consegnato a un soggetto specificamente preposto alla ricezione per conto della società "data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità"(cfr Cassazione, sentenze nn. 12373/2002 e 704/1993).
La Suprema corte ha poi rilevato che l’omessa indicazione del luogo di consegna dell’atto nella "relata" non comporta nullità della notificazione, "ma mera irregolarità formale".
Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto opportuno sottolineare che "poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all’atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l’omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell’atto, non comporta nullità della notificazione, ma irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall’art. 160 c.p.c.".
È possibile, pertanto, affermare che l’omessa indicazione nella "relata" di notifica del luogo in cui è stato consegnato l’atto impositivo non comporta la nullità della notificazione, dovendosi presumere che il luogo dell’avvenuta consegna coincida con quello indicato nell’avviso di accertamento, che costituisce l’oggetto della notificazione (cfr Cassazione, sentenze nn. 3262/1996, 6977/1991, 3836/1984).
Francesca La Face – Fisco Oggi