La disciplina di notifica degli atti tributari si basa su:
- il criterio del domicilio fiscale
- l’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere tale ufficio informato delle eventuali variazioni
Per tale motivazione, la Corte di Cassazione ( sentenza 23509 del 18 novembre 2016) ha rigettato il ricorso di un contribuente che sosteneva l’illegittimità di un atto notificato al suo precedente indirizzo, trasferimento non comunicato tempestivamente all’amministrazione finanziaria-
La controversia
Un contribuente aveva presentato ricorso in CTP per due avvisi di accertamento relativi a recupero Irpef per gli anni d’imposta 1999 e 2000.
Detti avvisi erano nel frattempo diventati definitivi perché, a suo tempo, non furono contestati, in quanto – a detta dell’interessato – mai ricevuti.
La Ctp aveva accolto il ricorso del contribuente, in quanto l’ufficio non aveva provato la rituale notifica degli atti propedeutici.
L’Agenzia delle Entrate è ricorsa in CTR, la quale accogliendo il gravame, aveva dichiarato l’infondatezza della eccezione di nullità della notifica degli atti impugnati. Il giudice aveva infatti evidenziato come l’ufficio regolarmente documentato il tentativo di notifica, attraverso i messi comunali, nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, mentre questi non aveva comunicato all’ufficio il trasferimento del proprio domicilio fiscale.
Il contribuente aveva presentato ricorso in Cassazione.
La sentenza
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto per cui “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio procedente a eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’articolo 60, Dpr 600/1973. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente”.
Fonte: Fisco Oggi