Per le società di capitali e cooperative la campagna bilanci 2011 è caratterizzata da un nuovo vocabolario. L’Osservatorio Unioncamere-Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha precisato alcuni particolari contenuti del documento congiunto “Deposito del bilancio di esercizio nel registro delle imprese” del 12 aprile 2011.
Nell’ultima release della tassonomia “principi contabili italiani” (versione 2011-01-04), pubblicata il 4 febbraio 2011 sul sito DigitPA, disponibile al pubblico sul sito XBRL Italia, resa ufficialmente operativa il 30 marzo con la comunicazione in Gazzetta Ufficiale, si vuole abbattere il fenomeno dei cosiddetti doppi depositi, ossia l’uso contemporaneo di Xbrl e PDF/A per i prospetti contabili.
Infatti la nuova tassonomia consente di adottare anche per i bilanci abbreviati la scomposizione della voce “A-VII Altre riserve” prevista per i bilanci ordinari. Inoltre le riserve non presenti nella tassonomia e raggruppate nella voce “Altre riserve” o “Altri conti d’ordine” sono ora dettagliabili nell’istanza XBRL attraverso una nota testuale a piè di pagina.
La tecnica della nota a piè di pagina, soluzione prevista dallo standard XBRL, offre l’opportunità agli operatori di mantenere le medesime descrizioni e valori, per le riserve e i conti d’ordine esposti nei bilanci redatti sia in forma ordinaria che abbreviata, producendo il prospetto XBRL con il necessario livello di dettaglio.
Oltre ai tradizionali controlli previsti per l’invio telematico delle istanze di deposito, il sistema camerale effettua i controlli di validità del file XRBL in base ad alcune tipologie di errori:
– Errore nella validazione della firma digitale apposta al file XBRL;
– Errore nell’allegato XBRL: il file non è formato XBRL;
– Errore nel formato XBRL: il file allegato è in formato XBRL, ma il file non è conforme alla tassonomia ufficiale di riferimento (VERSIONE 04/01/2011);
– Incongruenza fra codice fiscale dichiarato in modulistica e quello riportato nel bilancio XBRL;
– Il file XBRL non contiene alcun dato significativo per l’esercizio corrente;
– Errore di quadrature del prospetto contabile;
– Impossibile identificare le colonne d’annualità di esercizio.
Queste tipologie di errori generano la richiesta di regolarizzazione della pratica di deposto con assegnazione, al soggetto interessato o al professionista incarico, di un congruo termine per la regolarizzazione del deposito, trascorso il quale la pratica sarà respinta.
La pubblicazione dei bilanci deve avvenire, per il 2011, nel rispetto della modalità consolidata lo scorso anno, cioè la maggior parte delle società di capitali devono depositare al Registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL, mentre la nota integrativa, non potendo essere resa in tale formato sarà trasmessa in pdf/A.
In particolare la presentazione in formato XBRL è prevista per le seguenti istanze di deposito dei bilanci:
– Bilanci ordinari (codice atto – 711)
– Bilanci abbreviati (codice atto – 712)
– Bilanci consolidati d’esercizio (codice atto – 713)
– Situazioni patrimoniali di consorzi (codice atto – 720)
In tutti gli altri casi di deposito di bilancio (es. bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell’art. 2487 c.c. nonché le situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione) non è richiesta la presentazione in formato XBRL.
Inoltre, tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell’assemblea, devono essere allegati alla pratica in formato PDF/A e tutti i file devono essere firmati digitalmente.
La tassonomia XBRL versione 2011 ha posto rimedio anche all’assenza di alcune informazioni anagrafiche richieste dall’articolo 2250 del codice civile.
La sottoscrizione della domanda di deposito del bilancio può essere effettuata da un amministratore o dal liquidatore della società; dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 340/00 oppure da un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38, comma 3 bis del Dpr 445/00, sottoscritta in forma autografa dall’amministratore o dal liquidatore e accompagnata dal documento d’identità del conferente procura.
Ne consegue che la dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società, può essere resa dal professionista incaricato, ovvero dal soggetto cui è conferito la rappresentanza ai fini della presentazione dell’istanza di deposito ex art. 38, comma 3 bis del Dpr 445/00.
Come chiarito già lo scorso anno, qualora il prospetto contabile in formato XBRL firmato digitalmente dall’amministratore, rappresenti il file informatico originale conservato dalla società, non sarà necessaria una dichiarazione di conformità.
A tal proposito, il citato documento congiunto fa chiarezza, tenuto conto delle novità introdotte dal Codice dell’amministrazione digitale, circa la dichiarazione di conformità fra i prospetti contabili originali depositati presso la società e quelli codificati in Xbrl dettando puntuali diciture da apporre in calce alla nota integrativa a cura del soggetto che presenta l’istanza (amministratore/professionista incaricato/soggetto con rappresentanza). Tutto ciò va sicuramente interpretato come un ulteriore passo verso la massima trasparenza e qualità dell’informazione economico finanziaria a completo vantaggio dell’ente ricevente, il Registro delle imprese e, di riflesso, dei terzi.
Per ulteriori informazioni si fa rimando al documento dell’Osservatorio UNIONCAMERE – Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, avente ad oggetto “Deposito del bilancio d’esercizio nel registro delle imprese” del 12 aprile scorso.
La tassonomia è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.
Scarica il manuale 2011 in formato pdf.
Fonte: CCIAA di Campobasso