L’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, elemento di fatto che dà origine al rapporto delegatario. Questa la conclusione della Corte di Cassazione sezione lavoro nell’ordinanza n.5073 del 5 marzo 2018.
Il contenzioso nasceva dalla richiesta al Giudice del lavoro da parte di un lavoratore per avere riconosciuti gli importi per ferie, festività e gratifica natalizia mai ricevuti dalla Cassa edile della provincia di Avellino. Il giudice di primo grado emetteva un decreto ingiutivom confermato anche dalla corte di appello di Napoli cui la Cassa faceva ricorso . A seguito dell’ulteriore condanna in appello la Cassa ricorre per cassazione, adducendo principalmente il motivo che il mancato pagamento derivava dall’assenza di accantonamenti finanziari da parte del datore di lavoro edile.
I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso, applicando i seguenti argomenti:
– l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal sorgere del rapporto di lavoro in se , ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ed è solo tale elemento di fatto che dà origine al rapporto di delega alla Cassa edile competente ;
– le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia), solo a motivo dell’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, per cui tali pagamenti spesso risultano di importo minimo, e quindi di problematica erogazione da parte dei diversi datori di lavoro.
La pronuncia aderisce a precedenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, che sono i seguenti:
– Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2014, n. 10140);
– Cassazione civile, sez. lav., 07/05/2012, n. 6869);
– (Cassazione civile, sez. lav., 01/10/2003, n. 14658).