Nuova carta termosensibile per gli scontrini fiscali

Cambiano le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. La modifica delle prescrizioni riguardanti i “rotoli” da utilizzare con gli apparecchi misuratori fiscali è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate firmato il 30 gennaio, che sostituisce l’allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983.
 
L’adeguamento si è reso necessario poiché le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato che, proprio per le prescrizioni contenute nel Dm del 1983 ormai obsolete, non possono essere omologate e utilizzate dagli operatori del settore. Questo crea difficoltà per il reperimento del materiale e per la sua produzione da parte degli operatori del mercato delle carte termosensibili, e per la conservazione nel tempo dei dati riportati negli scontrini, sia a fini fiscali che di garanzia dei prodotti.
 
Il provvedimento direttoriale introduce delle semplici norme procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere espresso, in tal senso, dalla Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali.
 
Nel provvedimento sono stabilite le nuove caratteristiche fisico-meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta, ed è prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione.
Inoltre, è stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l’allegato E sia aggiornato con cadenza minima triennale.
Nella seconda parte del provvedimento sono dettate le norme di conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali.
 
Individuato, infine, nel novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento il termine di decorrenza per l’applicazione delle nuove disposizioni; tuttavia, sarà possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 

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