L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28.12.2017, ha pubblicato la nuova versione del Modello unico per l’invio telematico delle denunce di successione e le domande di volture catastali degli immobili, il quale può essere utilizzato dal 15 marzo 2018. La nuova versione consente di eseguire le volture catastali senza la necessità di un ulteriore richiesta da parte del contribuente.
Si ricorda che la modalità telematica è facoltativa per tutto il 2018, mentre a partire dal 2019 sarà obbligatorio ed esclusivo, l’invio della dichiarazione in modalità telematiche. Ad oggi l’unica eccezione prevista per gli invii cartacei, riguarda i residenti all’estero i quali se impossibilitati alla trasmissione telematica delle denunce, potranno inviare la dichiarazione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale possa risultare con certezza la data di spedizione.
In generale, uno dei vantaggi del nuovo modello è quello di riunire la denuncia di successione e le volture catastali dei fabbricati. Tuttavia si evidenzia che in caso di immobili:
- ricadenti nei territori ove vige il sistema tavolare (Libro fondiario);
- gravati da “oneri reali” nei casi di eredità giacente o di trust;
la dichiarazione di successione non consente di eseguire la voltura automaticamente e per tale motivo gli adempimenti connessi, dovranno essere svolti presso gli uffici competenti.
Anche nei casi in cui il sistema consente la voltura automatica, è facoltà del contribuente di non avvalersene, opzionando un apposita casellina del frontespizio. In questo caso l’intermediario o il contribuente hanno 30 giorni di tempo dalla data di registrazione della successione per presentare all’Ufficio Provinciale – Territorio competente, la domanda su tradizionale supporto cartaceo o informatico e pagare direttamente i tributi agli uffici che eseguono le volture.
In caso di errori, qualunque modifica può essere operata con una sostituzione integrale della dichiarazione precedentemente inviata. In genere la sostituzione della
dichiarazione si rende necessaria a titolo esemplificativo nei seguenti casi
- inserimento nell’asse ereditario di beni che non sono stati indicati nella prima dichiarazione di successione;
- modificazione dei dati identificativi degli eredi, degli immobili, del valore o delle quote;
- evento successivo alla presentazione della dichiarazione che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato;
- evento successivo alla presentazione della dichiarazione che dà luogo all’applicazione di imposte in misura superiore
Non esistono termini per la modifica della dichiarazione di successione. In pratica se l’ufficio non ha notificato l’avviso di liquidazione e/o rettifica della maggiore imposta è possibile inviare il modello sostitutivo.
Fonte: Fisco e Tasse