Nuovo redditometro: ciak ufficiale

Primo fotogramma: il nucleo familiare; secondo: l’area geografica di appartenenza. Poi, sul set del nuovo redditometro, più di 100 voci di spesa che assurgono a indici di capacità contributiva. Era già quasi tutto detto, ora è scritto nel decreto attuativo del neonato accertamento sintetico, che dà il via alla rinnovata modalità di controllo delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Anche l’operatività dello strumento accertativo era stabilita già dai tempi in cui l’adeguamento del redditometro all’attuale contesto socio economico era entrato di diritto, ad opera del Dl 78/2010, nel Dpr 600/1973 (articolo 38, commi 4, 5, 6, 7, e 8). I criteri fissati dal decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 sono, dunque, utilizzabili per le verifiche sui redditi a partire dall’anno d’imposta 2009, quindi sulle dichiarazioni presentate nel 2010.
 
Il Dm individua in generale – e in dettaglio nelle due tabelle allegate – “il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, …., può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche” (articolo 1, comma 1). Individua, cioè, quali sono le spese degne di attenzione, da confrontare con i redditi esposti dal contribuente, per comprendere se lo stesso ha avuto un tenore di vita adeguato a quanto dichiarato oppure, in caso di uscite significativamente superiori, se è necessario soffermarsi ed effettuare approfondimenti. E’ opportuno ricordare che, in base alla norma, la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
 
Gli elementi indicativi di capacità contributiva, inseriti nella tabella A allegata al decreto in due macro categorie (consumi e investimenti), riflettono quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana: dall’abitazione all’istruzione, dalla sanità ai trasporti, dai costi per l’acquisto di beni mobili più o meno durevoli (come elettrodomestici e arredi o cibo e abbigliamento) a quelli per il benessere.
La ricostruzione del reddito avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalla banca dati dell’Anagrafe tributaria, sulle medie “costruite” dall’Istat e sulle risultanze di analisi e studi socio economici. In particolare, l’Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione l’ammontare più elevato tra quello reperibile nell’Anagrafe tributaria e quello rilevato dall’Istat (o da altri studi socio economici) sulla base di indagini sui consumi delle famiglie.
 
Il nuovo redditometro riguarda sempre il singolo contribuente, calato però all’interno di un determinato contesto familiare che vive in una determinata zona del Paese, spende, risparmia, incrementa il patrimonio: assumono, quindi, importanza per il fisco anche gli acquisti effettuati dal coniuge e dagli altri familiari a carico. Questo prevede l’articolo 2, comma 1, del Dm. Nella tabella B sono elencate le tipologie dei nuclei familiari (undici) e delle aree territoriali di appartenenza (cinque).
 
L’articolo 3 del decreto definisce le modalità di utilizzo dei dati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile. Tra le diverse voci puntiamo l’attenzione sulla procedura di calcolo degli incrementi patrimoniali. In relazione a questi, il Fisco considererà l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, meno il totale dei disinvestimenti effettuati nello stesso anno e di quelli, netti, dei quattro anni precedenti all’acquisto del bene.
 
Il nuovo redditometro, infine, debutta nel segno del dialogo. Grande rilevanza, infatti, viene attribuita al contradittorio con il contribuente. L’ufficio, riscontrata l’incoerenza tra redditi e spese, prima di procedere all’eventuale accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di integrare le informazioni già in possesso dell’Agenzia. L’incoerenza, in certi casi, può avere svariate giustificazioni e diventare coerenza o, perlomeno, ridimensionarsi.
Il decreto, infatti, all’articolo 4, ribadisce che il contribuente può dimostrare, ad esempio, di aver sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta (risparmi conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio, eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente escluse dalla base imponibile.
Se poi l’ufficio riterrà comunque di dare corso al controllo, dovrà nuovamente invitare il contribuente al contraddittorio per tentare la strada dell’accertamento con adesione.
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it

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