Omessi Versamenti: valido il ruolo esattoriale senza preventivo avviso

Il ruolo conseguente all’omesso versamento delle imposte dichiarate nel modello Unico non è nullo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 112/2000 (Statuto del contribuente) anche se l’Amministrazione finanziaria non abbia preventivamente provveduto a invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari.
Questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 795 del 14 gennaio.
 
La vicenda
La controversia veniva originata dal ricorso proposto da una società avverso l’iscrizione a ruolo delle imposte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 (per le imposte dirette) e 54-bis del Dpr 633/1972 (per l’Iva).
Nel caso di specie, la liquidazione aveva riguardato l’omesso versamento in autotassazione di imposte esposte nella dichiarazione fiscale.
Fra i motivi di ricorso, la ricorrente lamentava la nullità del ruolo poiché non preceduto, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, dall’invito dell’Amministrazione “…a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti…”.
Soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, la società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. In particolare, la ricorrente censurava la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che nessuna norma tributaria sanzionasse, con la nullità o la decadenza, il mancato invio della comunicazione riguardante l’esito della liquidazione.
 
La pronuncia della Cassazione
Il Supremo collegio, nel condividere la pronuncia della Ctr, ha respinto i motivi di censura addotti dal ricorrente condannandolo, altresì, alla refusione delle spese di giudizio.
Per la Cassazione, la norma prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 212/2000, è chiara nell’affermare che l’obbligo a invitare il contribuente sussiste esclusivamente qualora sorgano “…incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione…”.
Solo in questi casi, l’iscrizione a ruolo di un tributo a seguito di liquidazione della dichiarazione deve essere sanzionata con la nullità se non preceduta da invito a comparire.
Nel caso di specie, invece, la nullità non può essere applicata poiché trattasi di ruolo conseguente a un omesso versamento di tributi correttamente dichiarati e quindi, non sussistono le rilevanti incertezze in merito al contenuto della dichiarazione fiscale cui fa riferimento il citato articolo 6.
 
Osservazioni
Sulla scia di altre recenti pronunce (si vedano anche Cassazione 17396/2010 e 22035/2010), la Corte ribadisce l’inesistenza di norme che impongano all’ufficio, a pena di nullità del relativo ruolo, di invitare il contribuente a fornire chiarimenti in merito all’esito della liquidazione prevista dagli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972 (i cosiddetti controlli automatizzati), laddove la predetta liquidazione riguardi soltanto gli omessi versamenti delle imposte indicate nella dichiarazione fiscale.
 
Infatti, la sanzione di nullità prevista dall’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, è comminabile alla duplice condizione che sorgano dubbi o incertezze in ordine al contenuto della dichiarazione (vale a dire sui dati e gli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate) e che le ridette incertezze si riferiscano ad aspetti rilevanti della dichiarazione.
Pertanto, mentre la norma attraverso il riferimento alla dichiarazione si rivolge alla fase di accertamento, in senso lato, della pretesa tributaria, nel caso in esame, essendo l’esito del controllo automatizzato riferito esclusivamente al versamento delle imposte (riscontrandone l’omissione in tutto o in parte), ci si riferisce a una fase successiva, ovvero quella della riscossione del tributo.
 
Per completezza si sottolinea che, nel caso esaminato, non sussiste neppure l’obbligo di comunicare l’esito del controllo automatizzato (cosiddetto avviso bonario) previsto ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973. Secondo la Cassazione (cfr sentenza 22035/2010), infatti, l’esito va comunicato “…solo quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” con la precisazione che, in ogni caso,“…non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità”.
 
Fonte: Stefano Scorcia da nuovofiscooggi.it
 
 

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