On line la versione definitiva della comunicazione dati Iva riferiti all’anno d’imposta 2010. Dovrà essere inviata entro il mese di febbraio e serve per quantificare le risorse che ciascuno Stato deve versare alla Comunità europea.
Non si tratta di una dichiarazione e non definisce l’imposta dovuta dal contribuente. La differenza è sostanziale; infatti, per la mancata presentazione del modello, non sono applicate le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione, ma quella amministrativa da 268 a 2.065 euro.
Devono inviare la comunicazione, salvo i casi di esonero, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. La trasmissione è soltanto on line e può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.
Esonerati, tra gli altri, dal comunicare i dati: coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti (come medici, guide turistiche, eccetera); le persone fisiche che nel 2010 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 25mila euro; i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7mila euro; i contribuenti che, entro il 28 febbraio, presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico, per poter utilizzare in compensazione il credito che ne scaturisce.
Il modello 2011 non è cambiato molto rispetto a quello dello scorso anno. Le novità riguardano, infatti, soltanto le istruzioni, aggiornate alla modificata disciplina Iva per le prestazioni di servizi “generiche”. Il Dlgs 18/2010 ha recepito, infatti, la norma comunitaria che prevede una nuova regola generale per le prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter del Dpr 633/1972) e una serie di deroghe per alcune specifiche categorie di servizi (articoli da 7-quater a 7-septies).
Rimangono uguali struttura del modello e dati richiesti.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it