Amministrazioni ed enti “interessati” alle irregolarità compiute dagli autotrasportatori per conto terzi, occhio al sito dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del direttore del 12 maggio ha, infatti, disposto, la pubblicazione, nella sezione “Documentazione”, dell’elenco dei committenti sanzionati con la perdita, per un anno, dei benefici fiscali. Pena così disposta, si rammenta, dal Dl 112/2008.
La norma
Occupandosi della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, la manovra d’estate 2008 ha introdotto, tra le altre cose, la sanzione – per gli operatori del settore colpevoli di specifiche violazioni – dell’esclusione, per un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, di ogni tipo previsti dalla legge.
Il decreto interministeriale 16 settembre 2009 ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale autorità competente all’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali.
A chiudere il quadro normativo, il “milleproroghe 2011” (Dl 225/2010) che ha previsto la possibilità di pubblicare le informazioni relative ai soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori “…ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”.
Riepilogando
Il provvedimento di perdita dei benefici fiscali – operativa dal primo gennaio successivo alla data di notifica dell’atto – sarà emesso dal direttore regionale competente (provinciale, per Trento e Bolzano).
Il sito dell’Agenzia delle Entrate accoglierà l’elenco dei soggetti sanzionati, che conterrà anche l’indicazione dell’ufficio che ha emesso il provvedimento (al quale le Amministrazioni interessate potranno rivolgersi per l’acquisizione dello stesso ai fini delle azioni di controllo, per quanto di rispettiva competenza).
Se la sanzione è impugnata, nell’elenco saranno indicati i gradi di giudizio a cui la controversia è giunta, con i relativi esiti. Allo stesso modo, al suo interno si ritroveranno i riferimenti – se esistenti – a provvedimenti di sospensione della sanzione oppure ad annullamenti della stessa in autotutela.
Le informazioni rimarranno pubblicate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica, al destinatario, del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di eventuali definizioni del contenzioso o emissioni di provvedimenti di autotutela.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it