C’è già affrancamento anche prima del versamento. L’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione si perfeziona nel momento in cui il contribuente indica in dichiarazione dei redditi la volontà di avvalersene. Non è il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva a segnare l’esercizio dell’opzione, né contribuiscono a inficiarlo eventuali omissioni o ritardi nel pagamento delle somme. Gli importi non versati vengono iscritti a ruolo. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Questo, in estrema sintesi, il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 362/E del 29 settembre, in materia di imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa, con la quale pertanto vengono superate le indicazioni espresse nella risoluzione 55/2008.
Nel dettaglio, i tecnici delle Entrate spiegano che l’opzione di affrancamento si intende perfezionata nel momento in cui il contribuente mette nero su bianco, con apposita indicazione in dichiarazione dei redditi, la volontà di ricorrere a questo istituto. L’Agenzia, a tal proposito, richiama il disposto della Finanziaria 2006 in materia, nella parte in cui stabilisce che "l’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008". Non è questa fase di versamento delle somme, però, a far scattare l’esercizio dell’opzione.
Ne deriva che l’omesso o insufficiente pagamento della prima rata dell’imposta viene iscritta a ruolo, applicando il dettato della normativa in materia di riscossione delle somme dovute e di ravvedimento operoso.
Lo stesso trattamento va riservato anche alle rivalutazioni dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili. L’esercizio dell’opzione di rivalutazione dei beni si manifesta con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Eventuali mancati versamenti delle somme non incidono sul perfezionamento della stessa rivalutazione.
Giulia Marconi – Fisco Oggi