A decorrere dal 01/01/2012 l’art. 27 DL 98/2011 (cd. “Manovra correttiva 2011”) ha modificato il regime dei minimi (introdotto dall’art. 1 c. 96 – 117 L. 244/07) introducendo dei nuovi requisiti per l’accesso o la permanenza nel regime e modificandone l’aliquota dell’imposta sostitutiva (per tale motivo spesso denominato regime dei “nuovi minimi”). Ha inoltre ha introdotto un nuovo regime agevolato (art. 27 c. 3 DL 98/2011), quale disposizione “a regime”. A decorrere dal 2012 i contribuenti interessati hanno dovuto preliminarmente verificare il possesso dei requisiti in relazione a tali regimi, adottando il regime contabile compatibile.
In Dichiarazione Iva 2013 le eventuali opzioni esercitate a tale data devono essere riepilogate nel quadro VO, tenendo presente che sia regime dei minimi che il nuovo regime agevolato configurano dei regimi naturali.
Il concetto di regime naturale si esplica come segue:
Regime “naturale” è quello al quale si accede senza esercitare alcuna opzione, ossia al verificarsi delle condizioni di legge. Allo stesso tempo è quello dal quale si fuoriesce senza esercitare alcuna opzione “di revoca” al mancato soddisfacimento delle condizioni di legge.
Regime “non naturale”: occorre invece esercitare una opzione laddove si voglia fuoriuscire dal regime naturale oppure esercitare la revoca quando si voglia successivamente rientrare nel regime naturale
Il concetto trova applicazione in generale sia al comparto delle imposte dirette che ai fini Iva.
Nell’individuazione del regime da adottare occorre procedere come segue:
A) Ai fini dei redditi il regime naturale è, in ordine di priorità quello:
– Dei minimi in presenza dei relativi requisiti:
a) vecchi requisiti (L. 244/07): nell’anno precedente non hanno riportato ricavi < €. 30.000 né effettuato esportazioni o sostenuto costi per lavoro dipendente e/o assimilato; nel triennio precedente hanno acquistato beni strumentali per un importo < €. 15.000
b) nuovi requisiti (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011): inizio attività post 2007; assenza di P.Iva nei 3 anni
precedenti; assenza di mera prosecuzione di attività svolta come dipendente e/o assimilato;
– Dei superagevolati:
al ricorrere dei requisiti di cui al punto a) precedente (vecchi requisiti per i minimi) ma in assenza dei requisiti di cui al punto b) precedente (nuovi requisiti per i minimi);
– Di contabilità semplificata: per ricavi di competenza dell’anno precedente:
< €. 400.000: se l’unica attività riguarda le “prestazioni di servizi”
< €. 700.000: se trattasi attività diverse dalle prestazioni di servizi.
B) ai fini IVA: regime naturale è quello:
– dei minimi (di esclusione da Iva): stessi requisiti di cui sopra ai fini redditi;
– dei superagevolati (nessuna liquidazione Iva con versamento annuale): stesse requisiti previsti per i redditi;
– di periodicità Iva mensile: ove i regimi precedenti non possano trovare applicazione.