A prevederlo il decreto ministeriale 30 marzo 2010 – approdato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 16 aprile – emanato in attuazione della previsione normativa contenuta nell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 40/2010.
La norma citata, con la dichiarata finalità di contrastare i fenomeni di evasione fiscale prevalentemente in campo Iva (in particolar modo, le frodi carosello attuate attraverso società costituite fittiziamente, cosiddette cartiere), dispone che i soggetti passivi devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei "paradisi fiscali" individuati con i decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Vanno pertanto trasmessi i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute.
In particolare, con riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, il decreto prescrive l’indicazione, tra l’altro, dei seguenti elementi:
- codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all’operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato
- ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica
- denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica
- per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l’importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.
La comunicazione va trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
La periodicità dell’adempimento è mensile. E’ trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; gli stessi, comunque, possono decidere di presentare mensilmente la comunicazione per l’intero anno solare.
Segue il ritmo trimestrale anche chi ha iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli trascorsi, non abbia superato il limite dei 50mila euro.
Quando la soglia viene oltrepassata, dal mese successivo l’adempimento diventa mensile.
L’obbligo della comunicazione entra in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio. L’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dall’emanazione del decreto, approverà lo specifico modello con le relative istruzioni per la compilazione.
Salve,ho letto che se la transazione è fatta con la Svizzera, se il cliente è soggetto alle imposte cantonali e municipali non sono tenuta alla comunicazione. Il cliente mi dice di essere soggetto, ho bisogno di una qualche dichiarazione?!?
Per Monaco Principato come sapere, dimostrare, certificare se almeno il 25% del fatturato è fuori del Principato e quindi si è esenti?