Pronto, sul sito delle Entrate, il modello, con le relative istruzioni, con cui i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati sulle operazioni poste in essere nei confronti degli operatori con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. Ad approvarlo, un provvedimento del direttore dell’Agenzia datato 28 maggio.
Il nuovo obbligo di comunicazione è stato definito dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, in attuazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto incentivi (Dl 40/2010, convertito, con modificazioni, con la legge n. 73 del 22 maggio 2010).
Dal prossimo 1° luglio gli operatori passivi Iva devono comunicare, tramite il modello, i dati relativi alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute.
Gli operatori che hanno conseguito, nei quattro trimestri precedenti e per ciascun tipo di operazione, un ammontare totale per trimestre inferiore a 50mila euro devono presentare il modello con riferimento a periodi trimestrali (stessa regola valida anche per coloro che hanno avviato l’attività da meno di quattro trimestri).
Chi invece ha presentato la comunicazione con cadenza trimestrale e nel corso di un trimestre ha superato la soglia dei 50mila euro deve presentare il modello con cadenza mensile dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati.
Gli altri operatori devono presentare la comunicazione in relazione a periodi mensili.
Inoltre, gli operatori economici tenuti a presentare la comunicazione con cadenza trimestrale possono presentare il modello mensilmente per l’intero anno solare.
Chi presenta la comunicazione con cadenza trimestrale deve fare riferimento ai quattro trimestri dell’anno solare.
Il modello va inviato all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati esclusivamente per modalità telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.