Con la risoluzione n. 55/E del 9 maggio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare alle richieste di dilazione, in un numero massimo di sei rate trimestrali, presentate dai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (articolo 3-bis, comma 2, Dlgs 462/1997).
L’Agenzia ricorda, in via preliminare, la norma che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo (articolo 5 della Tabella, allegato B, annessa al Dpr 642/1972).
Ricorda, inoltre, il chiarimento fornito con la risoluzione 450267 del 1988, che ha esteso il citato principio anche alle "domande che si propongono come fine, diretto od indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo".
Alla luce delle disposizioni normative e di prassi, l’Agenzia ritiene che la domanda volta a ottenere la rateazione delle somme da versare a seguito delle attività di controllo può essere ricompresa fra gli atti esenti dall’imposta di bollo, ai sensi della citata Tabella allegata al Dpr 642/1972.