L’imposta di bollo è un’imposta indiretta che colpisce i consumi, e ha come presupposto l’esistenza di un atto, documento o registro, redatto in forma scritta.
Questo tributo riguarda le fatture, le ricevute, le note e i conti, fiscalmente rilevanti, come previsto dalla tariffa allegata al Dpr 642/1972, ma cambia in base alle singole fattispecie:
- in alcune ipotesi sin dall’origine(parte I della tariffa)
- in altre il tributo è dovuto in caso d’uso (parte II della tariffa).
Quest’ultimo caso ricorre ad esempio, quando i documenti sono presentati all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Importo dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo, generalmente viene applicata in misura fissa, in quanto le operazioni di importo superiore a 77,47 euro che sono
- fuori campo Iva,
- escluse da IVA
- esenti da Iva
scontano l’imposta di bollo per un importo pari a 2 euro sulle fatture, ricevute, note conti e documenti simili.
Attenzione: occorre ricordare che non sempre l’imposta di bollo è fissa in quanto ci sono alcune eccezioni, come nel caso delle cambiali, in cui l’imposta può essere applicata in maniera proporzionale al valore indicato nell’atto.
Il pagamento dell’imposta di bollo
In generale, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato secondo due diverse modalità:
- con contrassegno telematico, da applicare sul documento con data di emissione uguale o antecedente allo stesso. Il contrassegno telematico adesivo può essere acquistato presso le rivendite di valori bollati
- virtualmente, (è applicata diversamente a seconda che si tratti di documenti cartacei o informatici). In questo caso il pagamento viene in seguito a una domanda preventiva di autorizzazione da presentare presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. In tale sede, sarà necessario indicare il numero stimato di atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si richiede l’autorizzazione (articolo 15 del Dpr 642/1972). Non è previsto alcun limite minimo in relazione all’importo del tributo da versare (circolare 16/E del 2015). Precedentemente, invece, l’autorizzazione veniva rilasciata solo in seguito alla verifica dei requisiti di idoneità del richiedente e solo nell’ipotesi in cui l’imposta calcolata in via presuntiva fosse superiore a 2.582,28 euro (pari a 5 milioni di vecchie lire). L’ufficio, ricevuta la domanda, deve verificare i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo nonché l’entità dello stesso e la quantità di documenti. Sulle fatture dei soggetti “abilitati” dovrà essere riportata in modo leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642/1972”, oltre agli estremi dell’autorizzazione. In seguito all’autorizzazione, l’ufficio liquiderà l’imposta in via provvisoria sulla base di quanto dichiarato, suddividendo l’importo totale in rate bimestrali uguali, da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno.
Chi è obbligato al pagamento
Il contrassegno dell’avvenuto pagamento deve essere apposto sulle fatture o ricevute dal soggetto che emette la fattura ovvero da colui che forma i documenti e, quindi, li consegna o li spedisce. L’emittente ha facoltà di addebitare in rivalsa l’imposta al committente, come spesa anticipata in nome e per conto dello stesso (articolo 15 del Dpr 633/1972).
Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta, oltre che delle eventuali sanzioni, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti, registri non in regola, oppure li enunciano o li allegano ad atti o documenti. Sono altresì solidalmente obbligati coloro che fanno uso di tali atti fin dall’origine, senza prima assoggettarli al bollo.
Fonte: Fisco e Tasse