La norma (articolo 30, comma 1, numero 6-quinquies), della legge 724/1994, introdotto dalla Finanziaria 2008) che stabilisce la non applicabilità della disciplina sulle società di comodo, fra le altre, "alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale" non può essere estesa, in via interpretativa, a quelle partecipate indirettamente da enti pubblici, alle quali, nel caso di mancato superamento del "test di operatività", resta la strada dell’interpello disapplicativo.
Questa, in sintesi, la conclusione dell’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 373/E del 6 ottobre.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione riguardava una società per azioni – che, come risulta dall’oggetto sociale, si propone di "fondare e sviluppare un parco tecnologico" – controllata al 73,69% da altra Spa, società a capitale interamente pubblico, la cui maggioranza delle azioni è detenuta da un ente locale (Regione) con una percentuale di partecipazione al capitale sociale pari al 93,98 per cento.
Per l’istante era applicabile alla fattispecie la causa di esclusione prevista al citato comma 1, numero 6-quinquies), dell’articolo 30, legge 724/1994, in quanto, come si legge nell’interpello, "nel caso di specie si verte in una situazione di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, c.c.".
L’agenzia delle Entrate ha chiarito preliminarmente come la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 128, lettera c), legge 244/2007) abbia modificato la disciplina sulle società non operative, introducendo delle nuove cause di esclusione "automatica", tra le quali quella riservata, come detto, alle società partecipate almeno al 20% da enti pubblici.
A parere degli esperti del Fisco, la disposizione – come desumibile dal dato letterale – fa riferimento alle sole società partecipate direttamente da enti pubblici (nella misura minima prevista dalla legge).
L’interpretazione trova conferma nella formulazione del numero 4), contenuto nell’ambito dello stesso comma 1 dell’articolo 30, il quale prevede che la disciplina sulle società non operative non si applica "alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente".
In altri termini, se il legislatore avesse voluto dare rilievo anche alle partecipazioni detenute indirettamente dagli stessi soggetti pubblici, lo avrebbe espressamente previsto.
Tutte considerazioni che hanno condotto, pertanto, l’agenzia delle Entrate a sostenere che la società istante non potesse rientrare tra i soggetti esclusi "in via automatica" dall’ambito applicativo della disciplina sulle società non operative.
Società istante cui non è, comunque, pregiudicata la possibilità di presentare, al competente direttore regionale, apposita istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973, al fine di evitare l’applicazione della disciplina sulle società non operative, fornendo la dimostrazione dell’esistenza di "oggettive situazioni" che, nel caso specifico, hanno impedito il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, nell’ammontare minimo previsto dalla legge (articolo 30, comma 4-bis, legge 724/1994).
Massimiliano Amodio – Fisco Oggi