Gli emolumenti hanno natura reddituale di retribuzione differita per prestazioni di lavoro
Non spetta al pensionato-contribuente il rimborso dell’Irpef trattenuta alla fonte dall’ente erogatore sulla corresponsione dell’aumento del decimo sulla pensione privilegiata ordinaria (articolo 67, comma 2, Dpr 1092/1973).
Con sentenza n. 18852/2009, in tema di reddito di lavoro dipendente, la Corte di cassazione è tornata ancora una volta sulla questione, accogliendo il ricorso dell’agenzia delle Entrate.
Dopo che la Commissione tributaria provinciale adita dal pensionato aveva riconosciuto al richiedente il diritto al rimborso dell’Irpef trattenuta, in considerazione della natura risarcitoria di tale emolumento, la Ctr ha respinto l’appello dell’ufficio: la ratio decidendi è contestata con ricorso per cassazione dall’agenzia dell’Entrate.
La Suprema corte non ravvisa sufficienti ragioni per discostarsi dal consolidato principio dalla stessa impresso alla materia (cfr Cassazione 28735/2005, 17896/2002, 10870/2000, 6613/1994, 2104/1989), che si sostanzia nel considerare l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie soggetto a imposizione fiscale diretta, in quanto le stesse non sono comprese tra i redditi indicati dall’articolo 34 del Dpr 601/1973 (il cui comma prevede che le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, … sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche).
A tal fine, in considerazione della natura eccezionale dei casi di esenzione, le pensioni privilegiate ordinarie non si possono assimilare né alle pensioni di guerra né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva, secondo la rilettura della sentenza 387/1989 della Corte costituzionale, pronuncia che costituisce un fondamentale pilastro dell’interpretazione accolta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Inoltre, la sentenza in esame ha anche ribadito che non assume alcun rilievo, in senso contrario all’assunto dei giudici di merito, la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro.
Riguardo al regime IRPEF dell’aumento del decimo previsto dall’articolo 67 del Dpr 1092/1973, la Suprema corte si è già pronunciata con la sentenza 12092/1992, nella quale, ribadita la natura reddituale delle pensioni privilegiate ordinarie, ha osservato che la maggiorazione in questione costituisce un semplice aumento del trattamento pensionistico, per cui è da ritenere che lo stesso abbia la stessa natura della pensione e non possa, perciò, essere considerato un assegno connesso alla pensione privilegiata ordinaria, secondo la previsione dell’articolo 34, primo comma, del Dpr 601/1973.
L’articolo 67 del Dpr 1092 stabilisce, infatti, solo un "criterio" di liquidazione, per evitare che al militare, menomato nell’integrità personale per fatti di servizio, possa essere liquidata una pensione pari – se non addirittura inferiore – a quella già spettantegli per il normale trattamento di quiescenza.
Con la sentenza 18852/2009, il Collegio conferma tale interpretazione, ritenendo che la stessa si impone sia per il tenore letterale delle disposizioni normative che regolano la determinazione dello speciale trattamento pensionistico de quo e i casi di esenzione, sia perché costituisce un corollario dell’imponibilità delle pensioni privilegiate ordinarie, concludendo quindi che non si sottrae alle regole esposte, per le analoghe ragioni, neppure il detto aumento del decimo previsto dall’articolo 67 del Dpr 1092/1973.
Ulteriori considerazioni
A migliore specificazioni delle osservazioni sopra poste, si aggiunge per compiutezza che costituisce giurisprudenza pacifica l’affermazione che, in tema di agevolazioni tributarie, la pensione privilegiata concessa per una malattia invalidante contratta durante il periodo di ferma militare nell’Arma dei carabinieri, classificata come "privilegiata" ai sensi dell’articolo 67, comma 2, Dpr 1092/1973, non gode del regime di esenzione previsto dall’articolo 34 del Dpr 601/1973.
Né la sentenza 387/1989 della Corte costituzionale consente una estensione del beneficio, atteso che tale decisum lo ha limitato soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, in ragione dell’obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale dell’erogazione, correlata non al trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione subita (Cassazione 11483/2005 e 10344/2004).
Invece, nel caso di infermità o lesioni subite da un militare, anche di leva, per fatti di servizio, il trattamento privilegiato di pensione (contemplato dagli articoli 64-67 del Dpr 1092/1973) integra un risarcimento diretto del pregiudizio subito, in quanto prescinde dalla durata del rapporto di sevizio e si commisura al grado di dette infermità o lesioni. Detto trattamento, pertanto, non è cumulabile, e, quindi, deve essere detratto in sede di liquidazione del danno stesso (Cassazione 1637/1991).
Le ragioni che stanno a base delle riferite decisioni si sostanziano nella circostanza che, a differenza dalle pensioni di guerra di natura risarcitoria, le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio hanno natura "previdenziale", essendo dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto d’impiego o di servizio, e non si diversificano dall’ordinario trattamento di quiescenza se non nel quantum in ragione della menomazione dell’integrità personale derivante dal fatto di servizio.
Pertanto, non è possibile enucleare nell’unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale e, quindi, l’intera pensione, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro ai sensi dell’articolo 49, secondo comma, del Tuir (Cassazione 12092/1992).
I suddetti trattamenti pensionistici (come ha chiarito la Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza 387/1989) sono tra loro nettamente differenziati:
le pensioni di guerra – che presuppongono l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa e sono commisurate solo all’entità del danno subito – hanno carattere risarcitorio e non reddituale (pertanto, tali pensioni sono esenti dall’Irpef)
le pensioni privilegiate ordinarie – che presuppongono infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato e sono commisurate alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico – non presentano invece carattere risarcitorio, bensì reddituale (per cui sono soggette per l’intero ammontare all’Irpef).
Di qui la negata irragionevolezza – nella pronuncia della Consulta – di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pen
sioni privilegiate ordinarie (civili e militari).
Sulla scorta delle conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale, anche l’Amministrazione finanziaria ha precisato (circolari 260/1996 e 104/2000) che ai titolari di pensioni "tabellare" sono equiparati – ai fini dell’esenzione dall’Irpef – anche i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di ausiliario di leva nonché i militari volontari, purché l’infermità – che ha costituito titolo per la pensione – si sia verificata durante il periodo corrispondente al servizio militare di leva obbligatorio.
Fonte : IlfiscoOggi