Un contribuente che si è cancellato dalle liste anagrafiche di un Comune italiano e si è iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, dovrà versare le imposte nel Paese d’origine o in quello d’adozione? La definizione dello status di residente fiscale torna in primo piano con la risoluzione n. 351/E dell’agenzia delle Entrate, che sottolinea la necessità di valutare l’insieme dei rapporti personali e reali che una persona intrattiene con l’Italia per stabilire dove sia la sua residenza agli occhi del Fisco. La semplice cancellazione dai registri della popolazione residente e la successiva iscrizione all’Aire (l’Anagrafe italiani residenti all’estero) non bastano, infatti, per poter essere considerati fiscalmente non residenti. A questo scopo l’unico strumento valido, da utilizzare in sede di eventuale accertamento e non di interpello, consiste nel dimostrare che non si intrattiene più alcun legame significativo con la madrepatria. Solo un’attenta verifica della sfera relazionale del contribuente consente quindi di accertarne la condizione di residente all’estero.
Le considerazioni dell’amministrazione finanziaria si discostano dalla soluzione prospettata tramite istanza di interpello da un allenatore di calcio. Questo dichiara di aver stipulato un contratto di lavoro con una squadra inglese. Data la natura delle prestazioni da svolgere, che richiedevano la sua presenza costante nel Regno Unito, l’interpellante ha deciso di trasferirsi nella capitale inglese, cancellandosi dall’anagrafe del Comune di residenza e iscrivendosi a quella degli italiani residenti all’estero. Questa situazione giustificherebbe, a suo giudizio, lo status di non residente in Italia per i periodi d’imposta di durata del contratto.
Per affrontare la questione l’Agenzia rimanda innanzi tutto alla convenzione tra Italia e Gran Bretagna contro le doppie imposizioni, secondo cui per residente in uno Stato contraente si deve intendere ogni persona che è soggetto passivo d’imposta in quel Paese in virtù “del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”. Se, in base alle disposizioni nazionali, la stessa persona risulta residente in entrambi gli Stati contraenti, la convenzione fornisce una serie di criteri per risolvere il conflitto e considerarla fiscalmente residente in uno solo Paese.
In prima battuta risulta quindi fondamentale accertare se il contribuente è residente in Italia sulla scorta della normativa interna. A questo proposito il Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che sono residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti oppure hanno il domicilio o la residenza entro i confini dello Stato. È appena il caso di ricordare che questi tre requisiti sono alternativi, nel senso che è sufficiente che uno solo di essi si realizzi per essere considerati residenti in Italia, almeno dal punto di vista del Fisco. Al contrario, non basta iscriversi all’Aire per non essere più considerati residenti ai fini fiscali. Infatti, le nozioni di domicilio e residenza, così come usate nel diritto tributario, hanno un significato piuttosto ampio: per domicilio si intende il luogo in cui una persona ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi e per residenza il luogo in cui una persona ha fissato la sua dimora abituale. Più precisamente, come già chiarito dall’amministrazione finanziaria con la circolare n. 304 del 1997, il domicilio può anche prescindere dall’effettiva presenza fisica del soggetto in uno specifico posto, dal momento che i suoi affari e interessi non si riducono ai soli rapporti di tipo patrimoniale ed economico, ma comprendono anche quelli morali, sociali e familiari. È sufficiente quindi mantenere in Italia il centro dei propri interessi, sia personali che di altro genere, per essere considerati fiscalmente residenti. In particolare, tra i fatti “sintomatici” dello status di residente fiscale ci sono la disponibilità di un’abitazione permanente, la presenza della famiglia, l’accreditamento dei propri guadagni indipendentemente dal luogo in cui sono stati conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni di lavoro e persino l’iscrizione a circoli e club. Questi e altri elementi devono essere presi in considerazione nel momento in cui si pone il problema di definire la residenza fiscale.
In sostanza, solo in sede di accertamento e dopo una valutazione a trecentosessanta gradi della sfera relazionale soggettiva sarà possibile accertare l’effettiva residenza di un contribuente agli occhi del Fisco.
Laura Mingioni – Fisco Oggi