In materia di accertamento delle imposte sui redditi il provvedimento del Procuratore della Repubblica, autorizzativo della perquisizione del domicilio del contribuente (ex artt. 52, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), non costituisce atto suscettibile di autonoma impugnazione ma è un atto amministrativo attraverso il quale l’amministrazione finanziaria esercita il potere impositivo e partecipa direttamente della natura amministrativa del provvedimento considerato, condizionandone la legittimità, ed è pertanto sindacabile dal giudice tributario in base ai principi generali che regolano l’attività dello Stato (Cass. Pen, sez. V, 3 dicembre 2001, n. 15230). Non può considerarsi sussistente alcuna violazione dei principi di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione per il fatto che l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio del Procuratore della Repubblica può essere proposta solo col provvedimento impositivo finale perché, da una parte, la natura amministrativa (tributaria) dell’atto autorizzativo non può dipendere dal fatto che il procedimento tributario si concluda o meno con un provvedimento tributario (accertamento); d’altra parte, anche ad ammettere che l’atto autorizzatorio abbia un’immediata, concreta ed effettiva lesività, quest’ultima si riverbera esclusivamente su di una posizione di diritto soggettivo, e non già di interesse legittimo. A ciò consegue che l’eventuale tutela del diritto alla riservatezza della corrispondenza, in tesi violato nella presente fattispecie, se ammissibile, deve essere azionata davanti al giudice dei diritti. In materia tributaria l’attività di verifica, in quanto finalizzata all’accertamento dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, risulta del tutto priva di qualsiasi carattere discrezionale, circostanza questa che esclude l’esercizio da parte degli uffici finanziari di poteri amministrativi sindacabili innanzi al giudice amministrativo.
Decisione n. 6045 del 15 luglio 2008 depositata il 5 dicembre 2008
Consiglio di Stato, Sez. IV – Pres. Cossu, Rel. Saltelli
Accertamento – Provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica – Autonoma impugnabilità – Esclusione – Impugnabilità con il provvedimento finale – Violazione del diritto di difesa – Non sussiste – Individuazione della giurisdizione tributaria – Natura discrezionale dell’attività di verifica – Esclusione
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