La regola, dettata nell’ambito dei redditi diversi, in base alla quale per calcolare la plusvalenza generata dalla cessione di partecipazioni in società di persone, il costo della stessa va aumentato dei redditi imputati al socio e diminuito delle perdite e degli utili distribuiti (fino a concorrenza dei redditi già imputati), è applicabile anche nel caso la partecipazione sia detenuta da società di capitali.
Questa, in buona sostanza, è la risposta dell’agenzia delle Entrate, fornita con la risoluzione n. 398/E del 22 ottobre, all’interpello proposto da una Srl che nel novembre 2007 aveva ceduto la quota di partecipazione detenuta in una Sas, pari al 30% del capitale sociale della stessa.
La Sas aveva in precedenza la forma giuridica di società di capitali e si era in seguito trasformata in società in accomandita semplice con effetto dal 1° maggio 2006.
Come conseguenza della trasformazione, l’istante Srl – che era già socia della Sas prima della trasformazione in società di persone – aveva incluso nel proprio reddito imponibile ai fini Ires, per il periodo di imposta 2006, la "quota di reddito attribuitole per trasparenza dalla partecipata e relativa al periodo successivo alla trasformazione".
Come anticipato, l’interpellante, dovendo determinare, ai sensi degli articoli 86 e 87 del Tuir, la plusvalenza da includere nel proprio reddito imponibile ai fini Ires, per il periodo di imposta 2007 ha chiesto chiarimenti all’agenzia delle Entrate circa la possibilità di applicare "alla fattispecie in esame il disposto dell’articolo 68, comma 6 del Tuir, in base al quale, con riferimento alla determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio".
L’Agenzia, sottolineando le finalità della norma presa in esame, cioè quella di evitare che "i redditi già tassati e le perdite già dedotte possano essere tassati (o nel caso di perdite dedotte) nuovamente in sede di cessione della partecipazione", e ricordando che il criterio trova applicazione anche nel caso di "cessione di partecipazioni in società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale", ha ritenuto che il principio sancito dall’articolo 68, comma 6, del Tuir può valere anche per le "partecipazioni detenute da società di capitali in soggetti "naturalmente trasparenti" quali le società di persone". Il costo fiscale della partecipazione ceduta dalla Srl potrà, perciò, essere aumentato dei redditi attribuiti a essa "per trasparenza dalla società partecipata e altresì diminuito degli utili distribuiti da quest’ultima purché prodotti in periodi di tassazione per trasparenza".
Paolo Tenaglia – Fisco Oggi